atto formale a pena di nullità. Ciò comporta il rigore di specifici adempimenti
al fine di rendere legittima la notifica stessa dell’atto.
recente modificata dall’articolo 7-quater, comma 6, del Dl 193/2016 ha
introdotto gli aggiornamenti sulla notifica mezzo posta elettronica certificata.
per l’iter corretto. Pertanto, la lettura della sentenza n. 7489/19/17 della
Ctr di Latina, relativamente all’inesistenza dell’intimazione di pagamento
notificata mezzo pec appare più che condivisibile.
Dobbiamo premettere che quanto sanabile in via ordinaria per
i vizi di notifica non sembra esserlo per la notifica mezzo pec, ovvero, l’impugnazione
non ne comporta la sanatoria per raggiungimento di scopo ex art. 156 del codice
di procedura civile, in quanto irritualmente notificata, quindi inesistente e
come tale non suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.
intimazione di pagamento notificata da Equitalia, relativa a delle pregresse
cartelle di pagamento, l’eccezione principale aveva riguardato la notifica
dell’intimazione, avvenuta a mezzo Pec, ragione che aveva determinato
l’accoglimento della domanda giudiziale e il conseguente annullamento
dell’atto. Il collegio regionale ha confermato il decisum dei primi giudici,
richiamando l’irritualità delle
notifiche di atti tributari avvenute con lo strumento della posta elettronica
certificata. Addirittura, la Commissione tributaria regionale di Latina ha
rincarato la dose, sostenendo che tali notifiche rendano l’atto non nullo, bensì inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria per
raggiungimento di scopo ex art. 156 del codice di procedura civile.
riguarda l’allegato al messaggio di posta elettronica, comunemente trasmesso in formato
pdf e privo di firma digitale e attestazione di conformità all’originale. Secondo la Commissione, l’allegato in pdf non garantisce la genuina paternità
certa e qualificata ex art. 2704 del codice civile, trattandosi comunque di una
mera copia del documento originale.
diviene illegittima se il messaggio di intimazione accluso nella Pec, non è
l’originale dell’atto, ma solamente una copia in pdf, senza
attestazione di conformità. Ciò in quanto l’atto deve essere attestato conforme all’originale. L’estensione del file, non in pdf ma esclusivamente in p7m, garantisce l’integrità e la non modificabilità del documento e ne identifica l’autore, in quanto è l’unica estensione ammessa per la firma digitale, si è espressa su tale materia anche la Cassazione con sentenza 20672/2017.
Inoltre, la posta certificata non garantisce la
piena prova dell’effettiva consegna dell’atto al destinatario, come invece
accade per la notificazione tradizionale con attestazione di consegna eseguita
dal messo notificatore, coperta da fede privilegiata, poiché l’immissione della
mail nella casella Pec del destinatario è fornita solo da un sistema
informatico automatizzato, privo di qualsiasi garanzia di certezza per il
contribuente.
Infatti il gestore della posta certificata garantisce soltanto la
disponibilità del documento nella casella di posta, ma ciò
prescinde da ogni possibile verifica dell’effettiva apertura e lettura del
messaggio, con conseguenti riflessi di non adeguata tutela della certezza del
dies a quo, per le eventuali successive contestazioni.
Pertanto la non corretta modalità di esecuzione della notifica mezzo pec e il mancato adempimento di una sola delle ritualità che devono essere contemporaneamente svolte porterà non alla nullità della notifica e dunque sanabile con l’impugnazione stessa dell’atto, bensì renderà inesistente giuridicamente l’atto. Posizione questa insanabile.