Lo scorso 10 aprile, l’Ifel dirama una nota con la quale ha preso posizione sugli obblighi che incombono su enti locali e gestori del servizio rifiuti in seguito all’emanazione della nuova deliberazione Arera 59/2020, ricordando che il differimento del termine al prossimo 1 luglio, inizialmente previsto per il 1° aprile, si è reso necessario a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, ed è previsto per gli enti che hanno una popolazione superiore ai 5 mila abitanti. Mentre, per quelli che hanno una popolazione inferiore alla suddetta soglia rimane confermata la data del 1 gennaio 2021.
Nella suddetta nota l’Ifel fa rilevare che, a causa dell’emergenza Covid-19, l’Arera con la deliberazione 59 ha rinviato la data di decorrenza degli obblighi di informazione e trasparenza nella gestione del ciclo rifiuti a carico di gestori e comuni, stabiliti con la deliberazione 444/2019, sia per la Tari sia per la tariffa corrispettiva, dal 1 aprile al prossimo 1 luglio.
La nota fornisce un aggiornamento delle tempistiche di applicazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 444 e nell’allegato Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti, che in conseguenza dell’emergenza da COVID -19 come detto sono state differite da Arera al 1 luglio 2020 con la Delibera 2020 59/2020/R/com del 12 marzo scorso.
Ricordiamo brevemente che dopo una fase di confronti e consultazioni, Arera pubblica il 31 ottobre 2019 le Delibere 443 e 444 contenenti le nuove prescrizioni per la predisposizione del Piano Economico e Finanziario secondo il nuovo metodo così detto MTR.
In questo processo di rinnovo, per gli uffici comunali, e nello specifico per coloro che dovranno concretamente confrontarsi con il nuovo metodo, sarà molto importante l’approfondimento e il confronto con i gestori dei servizi di igiene urbana e con gli altri Comuni, per condividere le proprie difficoltà e criticità e perché no i propri dubbi, in ordine all’adeguamento alle disposizioni di ARERA. Difatti sembra voler essere esattamente questo l’obiettivo o comunque il fine ultimo di tale intervento dell’Autorità, la volontà di creare un unico metodo di gestione, ponendo al centro l’utente finale uniformando la normativa.
Tornando alla data imminente del 1 luglio, è da lì che occorrerà fornire maggiori informazioni a contribuenti e utenti e osservare gli obblighi di trasparenza sia negli atti generali sia in quelli applicativi, vale a dire negli avvisi o inviti di pagamento, nelle fatture e, più in generale, in tutti gli atti spediti o notificati ai destinatari, esattamente come esplicitato dalle disposizioni Arera a far data dal prossimo luglio 2020.
Le nuove regole si applicheranno da tale data, salvo che per i gestori, inclusi i comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, come già detto, che servono territori con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Per questi ultimi è confermata, ricordiamo, la data di decorrenza del 1 gennaio 2021.
Comuni e gestori saranno tenuti a predisporre e a mantenere aggiornata una sezione ad hoc del proprio sito internet, per consentire agli utenti di venire a conoscenza della ragione sociale di chi eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dei recapiti telefonici, postali, di posta elettronica e degli sportelli per assistenza.
Queste informazioni permetteranno agli utenti di inviare segnalazioni di disservizi. Sul sito va resa disponibile e scaricabile anche la modulistica per l’invio di reclami. Così come vanno indicati gli orari della raccolta dei rifiuti urbani, compresi quelli dei centri di raccolta, e le istruzioni per il loro corretto conferimento, con specificazione della percentuale di raccolta differenziata conseguita nel comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso.
Non dimentichiamo che sul comune o sul gestore grava anche l’obbligo di spiegare le modalità di determinazione della tariffa, ponendo in rilievo, con degli esempi, quali sono le variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici. Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta agli utenti in stato di disagio economico e sociale, per consentirgli di venire a conoscenza di eventuali riduzioni tariffarie. Devono essere riportate per completezza, sempre sul sito internet, le modalità di pagamento della tassa/tariffa, con le relative scadenze.