Se un fabbricato iscritto in catasto è dotato di un’unica rendita, ma non viene utilizzato neppure parzialmente dal possessore e i singoli spazi sono concessi in locazione o in uso a più soggetti, la quota Tasi a carico dei detentori deve essere determinata in ragione dei metri quadrati utilizzati. La rendita catastale deve essere imputata proporzionalmente ai metri quadrati concessi in uso ed eventuali “spazi comuni” devono essere suddivisi in base al numero dei soggetti occupanti. In pratica il criterio utilizzabile è quello previsto per gli enti non commerciali che esercitano nello stesso fabbricato sia un’attività di tipo istituzionale, ma anche attività di tipo commerciale.
Nella pratica possono verificarsi diverse situazioni di concessione in uso o godimento dell’immobile a soggetti terzi (locatari, comodatari). Il calcolo della Tasi si complica notevolmente quando i soggetti coinvolti sono più di uno. In alcuni casi la legge non prevede alcun criterio specifico per la suddivisione del tributo tra possessori e occupanti.
È stato già affrontato il problema dell’immobile utilizzato sia dal possessore, ma anche da altri soggetti («Il Sole 24 Ore» del 3 ottobre 2014). Ad esempio una società proprietaria di un immobile con un’unica rendita catastale potrebbe riservarsi l’uso di alcune sale concedendo gli “spazi residui” in uso (o in locazione) ad altre società. In questa ipotesi la Tasi dovuta dal possessore (la società proprietaria) “assorbe” il tributo eventualmente dovuto dagli altri soggetti. Le altre società che utilizzano gli spazi comuni non si considerano detentori/occupanti ai fini della nuova Tasi e non devono versare nulla.
La stessa soluzione non può valere nell’ipotesi in cui il soggetto proprietario (o titolare di altro diritto reale) non utilizzi, neppure in parte, il fabbricato. Ad esempio una società potrebbe concedere in uso o in locazione tutti gli spazi del fabbricato dotato di un’unica rendita a diverse società. In questo caso il problema non riguarda il calcolo della quota a carico della società/proprietaria, ma la suddivisione della quota del tributo, variabile tra il 10 e il 30 per cento, tra i diversi soggetti che occupano l’immobile. L’unico criterio applicabile è l’effettuazione di un riparto proporzionale della rendita catastale e quindi anche del calcolo in ragione dei metri quadrati effettivamente utilizzati dai diversi soggetti.
Ad esempio ipotizzando che l’ammontare complessivo del tributo sia di 4mila euro, la quota a carico degli occupanti sia pari al 20% e la rendita catastale di 2.400 euro, il calcolo dovrà tenere conto di quanto segue. La quota a carico del proprietario ammonta (si ipotizzi) a 3.200 euro, pari all’80% del tributo complessivamente dovuto. Il problema sarà costituito dal riparto dei residui 800 euro. In tale ipotesi se l’immobile è occupato da sue società che utilizzano, rispettivamente, la prima una superficie complessiva pari al 30% e la seconda del 70%, le medesime percentuali dovranno essere applicate per effettuare l’operazione di riparto. La prima società dovrà versare quale occupante l’importo di 240 euro (il 30% di 800); la seconda società dovrà versare 560 euro (il 70% di 800).
FONTE: Il Sole24Ore