Importanti novità in sede di conversione del decreto Crescita 34/2019 in materia di Imu e Tasi.
Sei mesi di tempo in più per presentare le dichiarazioni Imu e Tasi per i contribuenti, Il termine per l’adempimento, fissato attualmente al 30 giugno dell’anno successivo rispetto al momento in cui è stato acquistato l’immobile o è iniziata la detenzione, viene spostato al 31 dicembre sempre
dell’anno successivo.
dell’anno successivo.
Sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione, invece, i titolari di immobili concessi in comodato.
L’esenzione Imu viene estesa alla Tasi dal 2022 per i beni merci costruiti dalle imprese e destinati alla vendita. Inoltre, vengono riconosciute le agevolazioni Imu sui terreni per le società agricole.
L’esenzione Imu viene estesa alla Tasi dal 2022 per i beni merci costruiti dalle imprese e destinati alla vendita. Inoltre, vengono riconosciute le agevolazioni Imu sui terreni per le società agricole.
Dichiarazioni Imu e Tasi. Il contribuente è obbligato ex lege a presentare la dichiarazione entro un termine perentorio, che attualmente è fissato per l’Imu al 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui è divenuto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile. Mentre per la Tasi lo stesso termine decorre dall’inizio della detenzione di locali e aree. Per le denunce c’è un termine unico. Con la modifica normativa le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione di locali e aree.
Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata solo da uno degli obbligati. All’imposta sui servizi indivisibili si applicano le stesse regole stabilite per l’imposta municipale.
Come per l’Imu, anche per la Tasi, la dichiarazione non va presentata se gli elementi rilevanti sono acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti sono già in possesso delle informazioni necessarie per verificarne il corretto adempimento. Per la dichiarazione Tasi può essere utilizzato lo stesso modello approvato per l’Imu.
Comodato d’uso. Il dl Crescita esonera i titolari degli immobili dall’obbligo di presentazione della dichiarazione e dall’attestazione dei requisiti di legge, al fine di fruire dell’agevolazione Imu per gli immobili concessi in comodato. L’articolo 13 del dl 201/2011 per gli immobili concessi in comodato dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, prevede una riduzione della base imponibile al 50 per cento.
Sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È richiesto che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all’immobile adibito a propria abitazione principale, possieda un solo immobile in Italia, tra quelli adibiti a uso abitativo, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Non occorre più, come in passato, che il titolare attesti il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione da inviare al comune.
Beni merce. A partire dal 2022 i beni merci delle imprese destinati alla vendita, che già godono dell’esenzione Imu, non saranno più soggetti neppure al pagamento della Tasi.
Agevolazioni società agricole. Il dl Crescita riconosce le agevolazioni Imu sui terreni anche alle società agricole, e non solo alle persone fisiche. Va ricordato che il terreno sul quale vengono esercitate le attività agricole non è soggetto all’Imu come area edificabile, anche se il bene è qualificato come tale dal piano regolatore comunale. Inoltre, gli imprenditori agricoli hanno diritto alle riduzioni d’imposta, in base a quanto disposto dagli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 504/1992.