La Legge di Bilancio 160/2019 al comma 793 disciplina la figura del funzionario responsabile della riscossione. La precedente disposizione legava l’abilitazione ad un concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate a cadenza biennale, ma ricordiamo l’ultimo era stato bandito nel 2003, ed è durato peraltro cinque anni; per questo la riforma era attesa da tempo, anche considerando l’importanza delle competenze attribuite al responsabile della riscossione, tra cui i pignoramenti o i pubblici incanti.
Le regole in vigore dal 1 gennaio 2020 prevedono una nomina più snella, simile a quella già prevista per i messi notificatori dell’ufficio tributi. La nomina non è più del Sindaco, ma del dirigente o, in assenza di questo, del responsabile apicale dell’ente, ovvero il segretario comunale. Stesso potere di nomina spetta direttamente anche ai concessionari iscritti all’albo e alle società in house.
Per espresso dettato normativo esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione i quali, ai sensi del dPR 602/73, articolo 49 comma, 3 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari e agli ufficiali della riscossione dell’Ader, nonché quelle attribuite al segretario comunale dal Rd 639/1910, e la sua competenza si estende a tutto il territorio nazionale, novità assoluta nella storia dei pubblici ufficiali.
Si legge che, possono essere nominati funzionari responsabili della riscossione, dopo lo svolgimento del corso e il superamento dell’esame d’idoneità, solo i dipendenti e funzionari degli enti locali e delle società da essi partecipate, i dipendenti delle società che esercitano per conto delle amministrazioni locali attività affidate in concessione, purché siano in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Si crea in tal modo una equivalenza normativa tra Ufficiale giudiziario, Ufficiale di riscossione e Funzionario responsabile per la Riscossione. Il riferimento originario è alle funzioni dell’ufficiale giudiziario ma con le deroghe della procedura esattoriale.
Tale figura, seppur denominata Funzionario, non è soggetto competente all’adozione degli atti del procedimento a rilevanza esterna che rimangono di competenza all’organo di vertice amministrativo che agisce in rappresentanza dell’ente procedente, individuato nel Funzionario responsabile dell’entrata posta in riscossione. E’ sicuramente da escludere che il Funzionario responsabile per la riscossione sia la figura in grado di adottare le ingiunzioni fiscali, i preavvisi di fermo, decidere sull’adozione del pignoramento. Ruolo del Funzionario della Riscossione è, alla pari dell’ufficiale giudiziario, la notifica ed esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, oltre che il pubblico incanto per la vendita dei beni. Tecnicamente è un Funzionario nella misura in cui svolge le funzioni pubbliche afferenti all’esecuzione che riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Legge 160/2019 comma 793: “Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.”
Come recita la normativa restano ferme dunque, le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge e il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi.
L’analisi su esposta vuole chiarire come la nomina del Funzionario responsabile della riscossione ai sensi della nuova disciplina diventa obbligatoria e sostituisce integralmente alle abilitazioni prima riconosciute, nonostante esse vengono mantenute. Pertanto gli Enti devono dotarsi di tale figura, interna se dirigono in proprio le procedure di riscossione, o affidando a terzi, ma solo a soggetti affidatari dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b, se appunto per proprio conto provvedono a curare le dette procedure.
Si tratta chiaramente di un aspetto di grande rilievo se si considerano gli effetti del vizio di incompetenza relativa cui potrebbe incorrere l’atto qualora adottato da soggetto incompetente.
Dall’analisi fin qui svolta non possiamo che concludere estrapolando la tesi per la quale i “vecchi” ufficiali, abilitati e non dipendenti degli Enti o di concessionari, ma solo nominati, dal 1° gennaio 2020 sembra siano stati spossessati del loro ruolo, esattamente in virtù del tenore letterale della norma sopra riportata, per questo dunque ribadiamo la necessità degli enti di dotarsi di tale figura.