Per effetto di una novità contenuta nel Decreto Fiscale, che modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito. Nello specifico per una disposizione contenuta nell’articolo 58 del DL 124/2019, dal 1° gennaio 2020 i Comuni devono apportare le conseguenti correzioni nelle banche dati per la tariffa TARI dovuta dagli studi professionali.
I Comuni, quindi, devono correggere le tariffe delle utenze TARI in categoria studi professionali nel 2020 dunque riclassificare le utenze a ruolo, togliendoli dalla categoria “uffici, agenzie e studi professionali” e inserendoli nella categoria banche.
Viene pertanto modificata la disciplina relativamente al coefficiente da utilizzare per gli studi professionali che vengono equiparati agli istituti di credito e alle banche.
L’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune – nella commisurazione della tariffa della TARI – tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
Ai fini del calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, l’art. 6 del regolamento stabilisce che:
“1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1 al presente decreto.
2. Per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1”.
Nei punti 4.3 e 4.4 dell’allegato 1 sono indicate le varie categorie produttive con i relativi intervalli, costituiti dai coefficienti presuntivi minimi e massimi di produzione dei rifiuti.
Gli intervalli sono, quindi, importanti ai fini del calcolo della tariffa della TARI.
Dunque, prima della modifica, gli studi professionali erano inseriti nella categoria “uffici, agenzie, studi professionali”. In un’altra categoria erano inserite “banche ed istituti di credito”.
L’art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019 dispone che:
“1. All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
1 a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;
b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali””.
La modifica consiste dunque, nell’eliminare gli studi professionali dalla categoria “uffici, agenzie, studi professionali” in cui erano contenuti, per inserirli nella categoria che ad oggi riguarda “banche ed istituti di credito”.
Poiché i coefficienti massimi previsti dai citati punti 4.3 e 4.4 per la categoria “banche ed istituti di credito” sono sempre inferiori a quelli minimi previsti dai medesimi punti per la categoria “uffici, agenzie, studi professionali”, lo spostamento in questione sembrerebbe determinare una riduzione della TARI per gli studi professionali.
Tale onere sarà a carico dei Comuni. Così, gli Uffici dovranno adeguarsi alla nuova normativa indetta dal Decreto Fiscale 2020 e come detto, riclassificare le utenze iscritte al ruolo così da far una bonifica interna ai propri data base per evitare che ci siano errori di calcolo.