La Legge 160/2019 ha innovato rispetto al passato l’addebito sugli oneri di riscossione a carico del debitore e sui costi di notifica ed elaborazione per le successive fasi cautelari ed esecutive ai contribuenti.
Il comma 803 prevede l’addebito ai soggetti morosi di due quote:
una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro.
Pertanto è essenziale il rimando alla lettura del comma 792, lett b) il quale specifica l’esecutività degli atti, ovvero gli stessi, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali.
Chiusura del cerchio è la definizione del computo di sessanta giorni per la definizione dell’atto e l’addebito ai soggetti morosi dell’aggio al 3% in virtù del comma 803 che rimanda allo stesso 792 lett b), nondimeno per l’addebito dell’aggio al 6% oltre i sessanta giorni, dunque dal sessantunesimo giorno in poi in cui l’avviso è divenuto definitivo.
L’altra quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, applicabili direttamente anche sugli accertamenti e atti di cui al comma 792.
Ultima precisazione è in merito alla terminologia utilizzata dal Legislatore. La similitudine delle aliquote potrebbe indurre a credere all’equiparazione della disciplina descritta con quella dell’aggio concesso al soggetto affidatario per lo svolgimento del servizio di riscossione.
Al contrario, gli oneri di riscossione previsti dal comma 803 non sostituiscono gli aggi di riscossione riconosciuti al soggetto che opera per conto dell’ente.
Il riconoscimento di un compenso (aggio) per l’attività di riscossione rappresenta una remunerazione per l’attività svolta sulla base di un contratto di affidamento di una funzione pubblica a un soggetto privato a tanto abilitato dalla legge che assume, con rischio imprenditoriale, lo svolgimento delle attività necessarie per incamerare le entrate. Al contrario l’aggio che la Manovra ha introdotto ha una funzione del tutto differente, tanto da essere un vero e proprio onere a carico del contribuente moroso, quello appunto di riscossione.