È approdato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, ricco di novità anche in materia di entrate locali. Ci concentreremo sullo slittamento del termine per l’approvazione delle tariffe Tari. L’art. 107 rubricato “Differimento di termini amministrativo-contabili” in considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle Amministrazioni Pubbliche, ormai ricorse all’attività di lavoro in smart working che ricordiamo deve essere la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, mentre la presenza fisica del dipendente in ufficio deve essere limitata alle sole «attività indifferibili da rendere in presenza» (art. 1, punto 6, del d.P.C.M.).
La dilazione degli adempimenti e delle scadenze è senz’altro un modo per agevolare tale modalità di lavoro e contribuire a rendere più agevole il momento storico che stiamo vivendo. Pertanto, è stato differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
– al 30 giugno 2020 per gli enti e per gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020.
– al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
Dunque, il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
Inoltre i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.