Con la fiducia del Senato al maxi emendamento relativo alle
modifiche al decreto fiscale, torniamo ad affrontare la tematica della definizione
agevolata, o come comunemente definita, rottamazione-bis. Si riapre così la rottamazione anche per multe e tributi
locali, in tutti i Comuni, anche in quelli che non avevano aderito alla prima
definizione agevolata.
modifiche al decreto fiscale, torniamo ad affrontare la tematica della definizione
agevolata, o come comunemente definita, rottamazione-bis. Si riapre così la rottamazione anche per multe e tributi
locali, in tutti i Comuni, anche in quelli che non avevano aderito alla prima
definizione agevolata.
Relativamente alle modalità operative, gli enti locali
avranno 60 giorni di tempo dall’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto fiscale. In linea con la riapertura generale prevista
per le cartelle del fisco nazionale, infatti, il correttivo si riferisce a tutti i Comuni e a tutti gli arretrati,
evitando di far riferimento alle sole ingiunzioni notificate negli ultimi mesi.
avranno 60 giorni di tempo dall’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto fiscale. In linea con la riapertura generale prevista
per le cartelle del fisco nazionale, infatti, il correttivo si riferisce a tutti i Comuni e a tutti gli arretrati,
evitando di far riferimento alle sole ingiunzioni notificate negli ultimi mesi.
Con la prima rottamazione l’assimilazione è solo nelle
regole generali, che permettono di escludere le sanzioni (ma non gli interessi)
sui tributi e, nel caso delle multe, di evitare il pagamento delle maggiorazioni
semestrali. Gli enti locali, infatti, dovranno deliberare su modalità di
adesione e numero di rate.
regole generali, che permettono di escludere le sanzioni (ma non gli interessi)
sui tributi e, nel caso delle multe, di evitare il pagamento delle maggiorazioni
semestrali. Gli enti locali, infatti, dovranno deliberare su modalità di
adesione e numero di rate.
Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, la “rottamazione
dei carichi” cioè la definizione agevolata può essere richiesta per i carichi
che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Il pagamento delle somme
dovute può essere anche eseguito in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 o comunque
in un numero massimo di cinque rate di uguale importo la cui scadenza è fissata
ai giorni. Chi non paga le rate,
o le paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici in argomento. Altresì, le rate pagate sono acquisite a titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto.
dei carichi” cioè la definizione agevolata può essere richiesta per i carichi
che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Il pagamento delle somme
dovute può essere anche eseguito in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 o comunque
in un numero massimo di cinque rate di uguale importo la cui scadenza è fissata
ai giorni. Chi non paga le rate,
o le paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici in argomento. Altresì, le rate pagate sono acquisite a titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto.
Al fine di aderire a tale definizione il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione che sospende i
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi indicati
nell’istanza. Inoltre, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni
esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Il debitore
ha pertanto l’interesse a presentare tempestivamente la domanda al fine di prevenire
l’attivazione di misure cautelari (cioè il fermo amministrativo e l’ipoteca) o
le azioni esecutive (cioè il pignoramento). Nella dichiarazione il contribuente deve non solo indicare
il numero delle rate e i carichi interessati ma anche l’eventuale presenza di
giudizi aventi ad oggetto le somme pretese con l’impegno a rinunciare alla
coltivazione delle cause.
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi indicati
nell’istanza. Inoltre, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni
esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Il debitore
ha pertanto l’interesse a presentare tempestivamente la domanda al fine di prevenire
l’attivazione di misure cautelari (cioè il fermo amministrativo e l’ipoteca) o
le azioni esecutive (cioè il pignoramento). Nella dichiarazione il contribuente deve non solo indicare
il numero delle rate e i carichi interessati ma anche l’eventuale presenza di
giudizi aventi ad oggetto le somme pretese con l’impegno a rinunciare alla
coltivazione delle cause.
In conclusione riportiamo una sintesi delle date di interesse della definizione:
26 ottobre 2017: Agenzia delle entrate – Riscossione ha pubblicato
sul proprio sito internet il modello DA – 2017 dell’istanza di definizione per
l’adesione dei carichi affidatigli dal 1.1 al 30 settembre dell’anno 2017.
sul proprio sito internet il modello DA – 2017 dell’istanza di definizione per
l’adesione dei carichi affidatigli dal 1.1 al 30 settembre dell’anno 2017.
16 novembre 2017: Approvato emendamento al Senato e contestuale apertura alla definizione anche per multe e tributi locali.
15 maggio 2018:
il debitore comunica l’adesione all’agente della riscossione o ente locale.
il debitore comunica l’adesione all’agente della riscossione o ente locale.
2 luglio 2018:
(essendo sabato il 30 giugno): l’Agenzia delle entrate – Riscossione comunica
al debitore l’ammontare delle somme
dovute e le eventuali scadenze delle rate di pari importo.
(essendo sabato il 30 giugno): l’Agenzia delle entrate – Riscossione comunica
al debitore l’ammontare delle somme
dovute e le eventuali scadenze delle rate di pari importo.
31 luglio 2018:
scade il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata.
scade il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata.
1 ottobre 2018
(essendo domenica il 30 settembre): scade il termine di pagamento della seconda
rata.
(essendo domenica il 30 settembre): scade il termine di pagamento della seconda
rata.
31 ottobre 2018:
scade il termine di pagamento della terza rata.
scade il termine di pagamento della terza rata.
30 novembre 2018:
scade il termine di pagamento della quarta rata.
scade il termine di pagamento della quarta rata.
28 febbraio 2019:
scade il termine di pagamento della quinta rata.
scade il termine di pagamento della quinta rata.