I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno tempo fino al 28 febbraio 2019 per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali per l’anno 2019. Con comunicato del 26 novembre 2018, la Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno ha reso noto che, con decreto del Ministro dell’Interno è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 dal termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.
Il termine del 28 febbraio 2019 segue automaticamente lo spostamento in avanti della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione.
Novità per quest’annualità è che non ci sarà un nuovo blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali, la legge di Bilancio 2019 non prevede – a differenza degli ultimi anni – limiti al potere degli enti locali di aumentare i tributi ad essi attribuiti.
Fino al 28 febbraio 2019, quindi, Comuni, Province e Città metropolitane potranno deliberare le nuove tariffe ed aliquote dei tributi locali per l’anno 2019.
Dunque, ci sarà almeno in via teorica un via libera agli aumenti di imposte e tasse locali e per il 2019 sarà consentito difatti innalzare il livello della pressione fiscale poiché alle amministrazioni locali non è più impedito di aumentare aliquote alle tariffe deliberate nel 2015.
Tale blocco scadeva il 31 dicembre 2018 e non è stato prorogato così sarà possibile istituire nuovi tributi e ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti, quindi lo status quo in cui permanevano le Pubbliche Amministrazioni viene definitivamente abolito.
Pertanto, aliquote e tariffe dopo tre anni potranno essere rimodulate, sospendendo così il vincolo che ha imposto agli enti locali non solo di ritoccarle in aumento, ma anche impedito l’abolizione dei benefici fiscali già deliberati nel 2015 che comunque avrebbero inciso sul carico fiscale e avrebbero dato luogo a un innalzamento della tassazione.
Relativamente alla maggiorazione Tasi, viene invece confermato il potere di mantenere la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, solo però per i comuni che l’avevano istituita negli anni precedenti, 2016, 2017 e 2018 applicando la medesima aliquota, la scelta va effettuata con deliberazione del consiglio comunale.