Novità della legge di Bilancio 2020 è l’accertamento esecutivo per i tributi comunali, ciò comporterà che per la riscossione forzata delle entrate basterà un unico atto che diventerà titolo esecutivo, si unificheranno le fasi dell’accertamento e della notifica del titolo esecutivo. Questo procedimento renderà la riscossione coattiva più economica e rapida. L’accertamento esecutivo, contenuto all’articolo 96 della nuova legge di Bilancio, potrà essere utilizzato dal 1° gennaio 2020 per tutti gli anni d’imposta anche accertabili nel 2020, e questo comporterà un aggiornamento dei modelli utilizzati dagli enti.
La riscossione coattiva ai sensi del Rd 639/1910 continuerà ad essere in vigore per i prossimi tre anni, termine per il quale saranno ancora emesse ingiunzioni, la normativa infatti prevede che il titolo esecutivo, relativo ai vecchi atti di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo.
Le nuove regole saranno di certo applicate anche alle vecchie ingiunzioni, il comma 21 altresì dispone che “le disposizioni di cui ai commi da 11 a 20 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni”.
Rimane escluso il comma 10, il quale detta le regole per la nomina del funzionario responsabile della riscossione, si ritiene però che le nuove regole valgano tanto per gli accertamenti esecutivi che per le ingiunzioni fiscali, vista l’assenza di una norma espressamente limitatrice, che peraltro non avrebbe avuto senso.
La riforma interviene anche su una criticità della riscossione coattiva, ovvero la procedura per la nomina del funzionario responsabile della riscossione fra le persone con idoneità accertata allo svolgimento delle funzioni, ovvero mediante concorso bandito dall’agenzia delle Entrate. Bisogna ricordare che l’ultimo concorso è stato bandito nel 2003. Le nuove regole prevedono una nomina più “snella”, simile a quella già prevista per i messi notificatori dell’ufficio tributi. Pertanto la partecipazione ad un corso di formazione e il conseguente superamento di un test il quale riconosce la qualifica di idoneo alla carica. Dovrà poi esserci la nomina.
La nomina, non del Sindaco, ma del dirigente o, in assenza di questo, del responsabile apicale dell’ente, ovvero il segretario comunale. Stesso potere di nomina spetta direttamente anche ai concessionari iscritti all’albo, alle società in house e ai gestori dei tributi cui è stata affidata la riscossione della Tari, anche se non citati espressamente, ma per ragioni di ordine logico, giacché tali soggetti possono espressamente emettere atti di accertamento esecutivo.
Il funzionario nominato esercita dunque le stesse funzioni demandate agli ufficiali della riscossione dell’Ader, nonché quelle attribuite al segretario comunale dal Rd 639/1910, e la sua competenza si estende a tutto il territorio nazionale.
Il responsabile è nominato tra i dipendenti dell’ente, o del soggetto affidatario (serve il diploma di istruzione superiore) che hanno superato un esame di idoneità, dopo un corso di preparazione e qualificazione. Per l’idoneità è necessaria anche un aggiornamento professionale biennale. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.