Il prossimo 28 febbraio è fissata la scadenza per il pagamento del conguaglio dovuto per il 2020 dell’Imu, la prima scadenza del 2021 relativa alla tassa sulla casa riguarda la somma dovuta per l’anno ormai trascorso. Il termine di pagamento del 28 febbraio, cadendo di domenica, subisce un mini-rinvio di un giorno: i pagamenti non saranno sanzionati se effettuati entro il 1° marzo.
Ai comuni è stato concesso più tempo per approvare le aliquote e i regolamenti della nuova IMU, con il conseguente rinvio della scadenza per pagare il conguaglio della tassa sulla casa, difatti, il 31 gennaio 2021 era la data ultima per la pubblicazione delle nuove delibere sul sito del MEF. Siamo dunque alla stretta sulle aliquote aggiornate per il calcolo della quota di Imu dovuta a conguaglio.
La legge di conversione del decreto n. 125 del 2020 sulla proroga dello Stato d’emergenza ha ridisegnato calendario dei versamenti dell’IMU 2020. La scadenza della seconda rata dell’IMU, che solitamente corrisponde anche al pagamento del conguaglio, è stata divisa in due parti: all’appuntamento del 16 dicembre scorso, si affianca quello ormai vicino del 28 febbraio 2021, termine per pagare l’eventuale conguaglio dovuto sulla base delle nuove aliquote approvate dal proprio Comune.
Pertanto i Comuni avevano tempo fino al 31 dicembre 2020 per inserire il prospetto dei valori della tassa dovuta ed il relativo regolamento all’interno del sito del MEF. Sul portale del Dipartimento delle Finanze, le nuove delibere dovevano essere pubblicate entro il 31 gennaio 2021. Bisognerà verificare ora quali comuni hanno variato l’aliquota IMU, effettuare il calcolo dell’imposta complessivamente dovuta, e sottratto quanto già pagato in sede di acconto e saldo, determinare il conguaglio IMU da versare entro lunedì 1° marzo 2021.
Appare necessario evidenziare che la necessità di tenere a mente la nuova scadenza dell’IMU non riguarda tutti i contribuenti ma soltanto i possessori di immobili in comuni che hanno variato le aliquote d’imposta.
Altro aspetto da considerare è che la Legge di Bilancio 2020 nel riformare la disciplina dell’Imu ha rideterminato le aliquote nei loro limiti minimi e massimi, così da garantire ai Comuni l’invarianza di gettito tra il 2019 e il 2020. Congiuntamente ai commi 756-757 e 766 si è modificato la modalità di approvazione delle aliquote Imu prevedendo:
- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020;
- l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu sulla base di un applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto indicato dal comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto;
- l’approvazione di un ulteriore decreto del Mef e del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2020, con cui avrebbero dovuto essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell’applicazione informatica che sarebbe stata resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell’imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell’agenzia delle Entrate e di altre pubbliche amministrazioni.
Tali decreti ancora non sono stati emanati, con la conseguenza che l’Ente il quale avesse bisogno di adottare le aliquote Imu per l’anno in corso entro il 31 marzo 2021, termie per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, dovrà farlo sulla base del modello utilizzato fino all’anno 2020.
Nella risoluzione 1/DF/2020 si era espresso anche il Mef in cui era stato specificato che tali nuovi adempimenti avrebbero potuto essere imposti ai Comuni solo in seguito all’adozione del relativo decreto ministeriale. Ne consegue che i Comuni non sono tenuti ad applicare le disposizioni dettate dall’articolo 1, commi 756-757 e 766, della legge 160/2019, che non sono dotate di immediata operatività. La Risoluzione chiarisce come da un’interpretazione sistematica si ritiene che la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della delibera, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che la stessa acquista efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre. Ovviamente i termini per la nota situazione epidemiologica quest’anno sono stati prorogati dalla Legge con apposito Decreto.