Il 16 giugno scorso era prevista la scadenza dell’acconto dell’Imu e dal 17 è scattato il termine per il ravvedimento oneroso per i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, che non sono in regola con il versamento dell’imposta municipale. Così, Se il pagamento è stato effettuato parzialmente o in ritardo, oltre il 16 giugno, è possibile regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, vale a dire fino al prossimo 30 giugno. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell’1,5%. In caso contrario aumentano le penalità. Si va dalla sanzione dell’1,66%, nel caso in cui il ritardo si protragga a 90 giorni, fino ad arrivare al 5% oltre i due anni dalla commissione della violazione. Chi non condona la violazione sarà soggetto a una sanzione del 15%, se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni, altrimenti il comune applicherà la sanzione ordinaria del 30%.
Nulla cambia rispetto al principio che la sanzione cresce con il passare del tempo dalla commissione della violazione. Al contrario, non dovranno pagare e preoccuparsi pertanto di tali scadenze tutti coloro che siano stati esonerati ex lege dal versamento, ad esempio non devono pagare l’imposta municipale i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze. Il tributo non è dovuto, inoltre, negli altri casi in cui è previsto l’esonero dal versamento, riconosciuto a tutte le attività commerciali colpite dalla pandemia e che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza sanitaria. A causa del Covid-19, non erano tenuti a passare alla cassa coloro che sono titolari di partita Iva e che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Tornando al ravvedimento, occupandoci di tempistiche, entro 14 giorni dalla commissione della violazione, si può fruire di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). In alternativa, si può ricorrere al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all’1,5% (1/10 del 15%). Si possono condonare le violazioni entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all’1,66% (1/9 del 15%), oppure entro 1 anno, con una sanzione fissata al 3,75% (1/8 del 30%). Con le due ultime chances concesse dalla normativa, si può pagare una sanzione del 4,28% (1/7 del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), se si va oltre i due anni. Il beneficio della mini sanzione è comunque legato all’adempimento spontaneo, prima che le violazioni vengano accertate dall’amministrazione comunale.
Per poter effettuare il ravvedimento è obbligatorio che venga assolto il versamento oltre che della sanzione anche del tributo dovuto, con i relativi interessi legali, maturati di giorno in giorno. Gli interessi vanno calcolati in base al principio del pro rata temporis, applicando i tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta.