Con l’ordinanza 11290/2021, depositata il 29 aprile 2021, le Sezioni unite della Cassazione, in linea di continuità con quanto affermato in materia di Tia2, si sono pronunciate in favore della natura non tributaria della Tarip, affermando che la Tari puntuale (Tarip) è un’entrata privatistica e di conseguenza la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non al giudice tributario.
I comuni possono istituire, in alternativa alla Tari una Tari corrispettivo qualora abbiano attivato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, ai sensi dell’articolo 1, comma 668, legge 147/2013.
È pertanto evidente come la volontà del legislatore sia quella di prevedere un sistema di prelievo non di tipo tributario. Ma la distinzione tra entrata tributaria e entrata patrimoniale non risiede nella diversa nomenclatura adottata nella legge ma nei connotati del prelievo. La questione è stabilire se tale risultato si possa raggiungere in concreto, ricordando che uno dei principi fondamentali è rappresentato dal rapporto sinallagmatico tra il quantum dovuto e il servizio fruito.
Tassello da richiamare è un precedente delle Sezioni Unite, n. 8631/2020 in materia di Tia2, con il quale hanno affermato la natura corrispettiva della Tarip. Tanto, in ragione del fatto che la stessa si inserisce in un sistema gestionale comunque fondato sulla quantificazione dei rifiuti conferiti.
È così forse che nel regolamento comunale del comune in analisi nel caso di specie dell’ordinanza 11290/2021, era indicata la competenza della giurisdizione ordinaria, comprovando così la volontà dell’ente di istituire un prelievo patrimoniale – volontà per vero insita nella stessa norma di legge applicata.
La conclusione sembra essere che la Suprema Corte voglia volgere la sua attenzione sulle specifiche caratteristiche del prelievo, così come regolamentato in concreto dai singoli comuni. D’altro canto, non pare ammissibile una tariffa non tributaria che misura poco o nulla e che deve essere pagata a prescindere dalla fruizione del servizio. Se così fosse, la stessa sarebbe ancora meno “corrispettiva” della vecchia Tia1 (articolo 49 del Dlgs 22/1997), più volte qualificata come tributaria.