La Legge 160/2019 art. 1, co. 738 a 783 disciplina la nuova Imu e diverse sono state le novità che hanno caratterizzato sulla sua applicazione, lasciando però dei punti fermi relativi alla scadenza dei versamenti, 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo.
La nuova IMU, come per gli scorsi anni, prevede che la rata di acconto sia pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019, mentre per il saldo, la legge prevede un conguaglio sulla base delle aliquote che i Comuni sono tenuti a pubblicare sul portale del Mef. Relativamente a ciò, va ricordato che la disciplina ordinaria, ora racchiusa nel co. 767, art.1, della legge di bilancio 2020, condiziona l’efficacia degli atti deliberativi alla loro pubblicazione entro il 28 ottobre, a cura del Mef, sul “Portale del federalismo fiscale” e, a questo fine, al fatto che gli atti stessi siano trasferiti al Mef da parte dei Comuni entro il 14 ottobre.
In questo anno, carico di proroghe, rinvii e modifiche, i termini ordinari di inserimento e di successiva pubblicazione delle delibere nel Portale del Mef hanno subito anch’essi delle modifiche, a seguito dei ripetuti rinvii dei termini di approvazione del bilancio di previsione, la cui ultima proroga è stata fissata al 31 ottobre dal DM Interno del 30 settembre 2020. Così per allineare tutte le scadenze, sono stati collegati al nuovo termine del 31 ottobre, anche i termini di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ad opera dell’art. 138 del dl 34/2020, rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”.
Non bisogna dimenticare che già il decreto Cura Italia aveva prorogato i termini di invio e pubblicazione delle delibere al Mef, con l’articolo 107, comma 2, al 31 ottobre per l’inserimento delle delibere nel Portale del Mef e al 16 novembre per la loro pubblicazione.
Pertanto si è arrivati alla scadenza del 31 ottobre 2020 di:
– bilanci di previsione
– deliberazioni delle aliquote e dei regolamenti imu
– trasmissione delle stesse al Mef
La coincidenza nel 31 ottobre del termine di approvazione delle nuove aliquote IMU con il termine di trasmissione e inserimento delle stesse nel Portale del Mef, ha portato il generalizzato ritardo rispetto a tale ultimo adempimento. Molti Comuni hanno inserito infatti le delibere dopo il 31 ottobre, avendo approvato le stesse a ridosso dell’ultima data disponibile.
Il sistema dal canto suo ha però accettato il caricamento così da innescare incertezza di efficacia in quanto di fatto il caricamento è avvenuto evidentemente oltre il periodo previsto dalla Legge.
La legge 27 novembre 2020, n. 159, riferita alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, sopperendo a tale incertezza, riaprendo formalmente i termini di inserimento e assicurando l’efficacia di tutte le delibere comunali. Vengono nel dettaglio previsti nuovi termini:
- 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef
- 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef
Il D.L. 125/2020 conferma il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, dichiarando che deve essere effettuato sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ma ovviamente la norma non indica una data di riferimento precisa in base alla quale valga l’obbligo di considerare i dati pubblicati sul sito Mef. Appare tuttavia ragionevole che ai fini del calcolo del saldo IMU 2020, valga l’obbligo per i contribuenti e gli intermediari fiscali di considerare i dati pubblicati sul Portale Mef alla data del 16 novembre (termine di riferimento previgente), ferma restando ovviamente la facoltà di tener conto delle misure pubblicate successivamente ma in tempo utile per il pagamento del saldo. Viene così assicurato un lasso di tempo adeguato alla conoscenza dei provvedimenti, mentre le deliberazioni comunicate e pubblicate dal Mef entro i termini prorogati dal dl 125 costituiranno il riferimento per l’eventuale conguaglio da regolare entro il 28 febbraio 2021, ovvero per la richiesta di rimborso. Il comma 4-septies, infatti, considera l’ipotesi in cui le delibere vengano pubblicate successivamente – e comunque entro il 31 gennaio 2021 – prevedendo che l’eventuale differenza d’imposta ancora dovuta sarà versata, senza sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2021 e che, nel caso di una differenza negativa, il rimborso avverrà su richiesta del contribuente sulla base delle regole ordinarie.
Per finire, l’articolo 1, co.4-septies. L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.