È stato pubblicato in G.U. l’allegato DL 15 gennaio 2021 n. 3, contenente “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”, nonché l’ennesima proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva a favore dei debitori di somme richieste mediante cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali dei comuni.
Il provvedimento di urgenza modifica l’art. 157 del DL 34/2020, l’art 68 del DL 18/2020 e l’art 152 del DL 34/2020.
Il nuovo decreto legge, interessa i comuni per le disposizioni contenute al comma 2 dell’articolo 68 recante il fermo dei versamenti dei debitori e delle attività di riscossione coattiva:
All’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “al 31 dicembre 2020” sono sostituite da “2020 al 31 gennaio 2021”. Per comprendere gli effetti prodotti dal nuovo intervento è necessario richiamare il contenuto dell’articolo 68 nelle disposizioni dei commi 1 e 2.
L’articolo 68 del Dl 18/2020 dispone la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. Il termine derivanti è stato interpretato come riferito a tutte le somme che hanno fonte in cartelle o ingiunzioni; ciò ha permesso di far rientrare anche le dilazioni riconosciute sui medesimi atti e ha comportato il blocco di tutte le attività cautelari ed esecutive. Il coinvolgimento delle ingiunzioni fiscali avviene mediante il comma 2, che lega il destino delle stesse alle disposizioni del comma 1, caratterizzate da altri tre importanti aspetti: i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione; non si procede al rimborso di quanto già versato; si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che comporta la proroga dei termini di decadenza e prescrizione.
La prima conseguenza che ne deriva è il permanere del blocco delle attività di riscossione sia mediante cartella sia mediante ingiunzione fino al 31 gennaio 2021 con la conseguenza che i contribuenti dovranno versare entro il 28 febbraio le somme dovute.
Se da una prima lettura appare semplice raggiungere la conclusione che si tratti di un differimento di un ulteriore mese rispetto a un termine già scaduto, non deve sfuggire la conseguenza derivante dall’aver disposto la sospensione sull’anno 2021. L’articolo 68 è infatti completato con il richiamo all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, al centro dei meccanismi di proroga dei termini di decadenza e prescrizione.
L’aver disposto la proroga di 31 giorni nell’anno 2021 comporta l’applicazione di un nuovo periodo di sospensione sulle annualità in decadenza e prescrizione nel 2021 e dunque anche del comma 2 del citato articolo 12, che differisce al 31 dicembre del secondo anno successivo la notifica di atti in decadenza o prescrizione nel 2021.
Che cosa accade alle notifiche avviate nel periodo precedente al decreto legge quindi dal 1 al 14 gennaio 2021?
Il decreto legge offre una soluzione mediante l’articolo 4 ma con un testo di dubbia portata applicativa
- Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; alle verifiche di cui all’articolo 48 -bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
La norma considera valide le attività compiute nel periodo antecedente al decreto fino alla sua entrata in vigore dall’Agente della riscossione e gli interessi di mora incassati mediante i versamenti acquisiti nel medesimo periodo temporale (che diversamente non sono applicabili in caso di sospensione dei versamenti). E’ inoltre possibile conservare gli accantonamenti derivanti dai pignoramenti eseguiti nel medesimo periodo non solo se effettuati dall’agente della riscossione ma anche dagli iscritti all’albo e società pubbliche.
L’aver circoscritto la validità delle attività solo all’agente della riscossione pone la questione se siano da ritenersi escluse le ingiunzioni di pagamento degli enti locali. E’ pur vero che la norma presenta diverse inesattezze e che il quadro complessivo di contesto non può portare a conclusioni basate sulla diversità dello strumento di riscossione che si tradurrebbe in disparità di trattamento verso i debitori.
La disposizione modificatrice dell’art. 157 del DL 34/2020 non si può invece applicare alle entrate locali per quanto previsto dall’ultimo comma, 7-bis, dello stesso articolo, ragione per la quale qualsiasi tipo di commento sarebbe alquanto superfluo. Ricordiamo che la disposizione di detto comma letteralmente recita: “le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.”
Mentre per quanto attiene l’art. 152 del DL 34/2020, si differisce al 31 gennaio 2021 i termini di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1 997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.