È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172/2023, il decreto 7 luglio 2023 del ministero delle Economia e delle Finanze, per consentire ai Comuni di diversificare le aliquote Imu come previsto dal comma 756 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), riformulando quindi la nuova Imu.
Il decreto 7 luglio 2023 rispetta le decisioni della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) in cui si stabiliva che, a partire dal 2021 i Comuni avrebbero potuto cambiare le aliquote IMU, in deroga in base all’articolo 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 7 del Decreto prevede che “L’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto ministeriale, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2024″.
Al solo fine di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, la stessa è stata resa disponibile nel corso dell’anno 2023 in vista dell’obbligatorietà a decorrere dall’anno di imposta 2024.
Il decreto del Mef stabilisce quali casi permettono ai Comuni di modificare le aliquote dell’Imu.
Si tratta, in particolare, di:
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali a uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
La potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997 consente al Comune la possibilità di introdurre ulteriori variazioni per ciascuna delle categorie indicate qui sopra, tenendo presenti le condizioni contenute nell’allegato A, che è parte integrante del decreto.
Se i Comuni decideranno di adottare aliquote Imu differenziate, potranno farlo entro i limiti stabiliti dal decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, le decisioni relative alle aliquote devono essere trasmesse al ministero attraverso il prospetto informatico, in cui dovranno essere chiaramente selezionate le diverse aliquote deliberate.
L’art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019 dispone che, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interess3 del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.
L’art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non e’ idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita’ di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
Ultimo adempimento è la pubblicazione sul sito web Portale del federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dell’anno in cui si applicano. Per la pubblicazione, il Comune deve inviare il prospetto entro il 14 ottobre dello stesso anno alla sezione apposita del portale del federalismo fiscale. In questo modo le aliquote avranno effetto per tutto l’anno di riferimento.
Se non si trasmette entro il 14 ottobre, saranno applicate le aliquote in vigore nell’anno precedente.
Se il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento fiscale non sono in accordo, vale ciò che è stabilito nel Prospetto.