L’atteso Decreto Bollette, D.L. 34/2023, completa il suo iter, così la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 approda infatti nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023.
A seguito di tale conversione entrano in vigore le modifiche inserite nel corso dell’esame parlamentare.
Tra le principali novità, con l’art. 17-bis, sono previste nuove disposizioni relative ad alcune delle misure di tregua fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), con cui si estendono gli istituiti della rottamazione quater (di cui al comma 231dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023) e dello stralcio, parziale o totale, dei debiti fino a 1.000 euro (di cui ai commi 227 e 229-bis dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023) agli enti territoriali che provvedono direttamente o affidano il recupero a soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
Nel dettaglio, con l’art 17 bis si prevede tale facoltà per gli enti locali, nei casi:
- di riscossione diretta,
- e di affidamento ai soggetti iscritti nell’apposito albo
I Comuni e gli altri enti avranno tempo 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione e quindi dal 29 maggio per decidere di aderire alle misure agevolative:
- annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro,
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.2022.
Gli Enti locali interessati, per poter aderire alle due misure, dovranno adottare appositi provvedimenti, che diventeranno efficaci con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale e saranno trasmessi al dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023 ai soli fini statistici e all’eventuale affidatario entro il 30 giugno 2023.
In particolare gli enti dovranno definire, nello specifico caso di definizione agevolata dei carichi:
- il numero di rate e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica:
- il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché
- la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata,
- l’importo delle singole rate,
- la scadenza di queste ultime.
In ogni caso, in seguito alla presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni sulla rottamazione si applicano limitatamente agli interessi, (compresi quelli dovuti da esecuzione forzata e a quelli dovuti per mora, e alle somme maturate a titolo di aggio).
Altra novità riguarda il contribuente che abbia già aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie (di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge di Bilancio 2023), a questo viene data la possibilità di versare le rate successive alle prime 3 in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese (articolo 20, comma 1, lettere a).
La legge di conversione inoltre conferma la proroga:
– al 31 ottobre 2023 del termine per il versamento della prima rata per la regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173, legge 179/2022);
– al 30 settembre 2023 per l’accesso al ravvedimento operoso speciale (di cui all’articolo 1, commi 174-178, legge di Bilancio 2023);
– al 30 settembre 2023 per poter usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio (di cui all’articolo 1, commi 186-203, legge di bilancio 2023), della conciliazione agevolata (di cui all’articolo 1, commi 206-212) e della rinuncia agevolata ai giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (di cui all’articolo 1, commi 213-218).