Uno dei principi fondamentali del prototipo di regolamento comunale che recepisce le nuove disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, fornite dall’IFEL è il contraddittorio, inserito dal D.Lgs. n. 219/2023 nell’art. 1 comma 1, che aggiunge un nuovo articolo 6-bis allo Statuto. Questo principio è di particolare importanza nella disciplina delle materie tributarie.
Per quanto riguarda i tributi locali, il modello di regolamento pubblicato dall’IFEL richiama lo Statuto dei diritti del contribuente e afferma che le sue disposizioni si applicano:
– all’amministrazione comunale, nel caso in cui il tributo venga gestito direttamente.
– al concessionario, se il soggetto è iscritto nell’albo dei concessionari ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
In particolare l’Ifel elenca gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo:
– accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento, se la quantificazione dipende dalla dichiarazione del contribuente o dai dati nella disponibilità dell’ente (ad esempio, dati catastali, informazioni reperibili dal Punto Fisco eccetera);
– accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento conseguenti ad avvisi bonari già comunicati al contribuente;
– rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
– provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi;
– rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi non dovuti;
– ad atti già notificati al contribuente;
– rigetto delle istanze di autotutela obbligatoria o facoltativa;
– ogni altro atto la cui determinazione del tributo derivi da dati certi e nella disponibilità dell’ente (ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari laddove la superficie è ottenibile dalle risultanze catastali).
Come previsto dall’art 6 dello schema di regolamento, tutti gli atti che possono essere legalmente impugnati davanti agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, pena l’annullabilità, da un processo contraddittorio corretto ed efficace.
Anche il secondo comma segue le leggi nazionali e quindi non prevede il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, i casi parzialmente automatizzati, quelli riguardanti la liquidazione o il controllo formale delle dichiarazioni individuate dal decreto MEF e per motivi giustificati di potenziale danno alla riscossione.
Come sottolineato nel regolamento, l’amministrazione comunale ha la facoltà di avviare un processo contraddittorio anche per i casi in cui gli atti sono esclusi dal contraddittorio obbligatorio. Tuttavia, non c’è alcun divieto che impedisca di attivarlo in ogni caso.
Per una trattazione completa del nuovo istituto, è necessario considerare le direttive fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze con l’atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, in cui non si conferma di non prevedere il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, come quelli di pronta liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni individuati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tuttavia, in casi particolari di fondato pericolo per la riscossione, il contraddittorio può essere richiesto.
Inoltre, la normativa generale sarà presto adattata e specificata per includere le disposizioni relative alla partecipazione del contribuente nel processo di valutazione, in conformità con le previsioni dell’articolo 1, decreto legislativo n. 13/2024 riguardanti gli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha evidenziato che una lettura sistematica delle recenti normative fino all’emissione del decreto ministeriale che elenca le situazioni in cui il diritto al contraddittorio è escluso, e comunque fino alla data del 30 aprile 2024.
Riguardo alle metodologie per garantire il contraddittorio, all’interno dello schema di regolamento Ifel prevede che l’amministrazione comunale proceda alla notifica al contribuente dello schema di atto e gli conceda un termine minimo di 60 giorni per presentare eventuali controdeduzioni o richiedere copia degli atti del fascicolo.
Il regolamento stabilisce il contenuto minimo di informazioni richieste per il progetto di atto, sottolineando che deve includere almeno:
– il periodo o i periodi di imposta di cui all’atto oggetto di contraddittorio;
– imposta, sanzioni e interessi maggiori dovuti;
– le motivazioni che hanno portato alla determinazione delle maggiori imposte.
– il termine di almeno 60 giorni per l’invio di eventuali controdeduzioni.
– In caso di richiesta del contribuente, luogo e la data specificati per accedere e ottenere copia degli atti presenti nel fascicolo.
Il comma 9 dell’articolo 6 contiene lo stesso testo della normativa nazionale dell’articolo 6-bis dello Statuto, il quale stabilisce che l’atto di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del termine assegnato al contribuente per eventuali controdeduzioni o per l’accesso e la copia degli atti nel fascicolo.
Qualora il termine per l’esercizio del contraddittorio scada prima della scadenza per l’adozione dell’atto finale, o se i due termini sono entrambi inferiori a 120 giorni, il termine di decadenza sarà posticipato al centoventesimo giorno successivo alla fine del periodo di contraddittorio.
Infine, il comma finale dell’art. 6 del regolamento merita attenzione in quanto vieta l’applicazione del ravvedimento operoso in caso di notifica dello schema di atto in quanto informa che l’attività di controllo è già iniziata.