L’Arera, in considerazione alle numerose richieste avanzate dagli Enti locali riguardo chiarimenti sull’applicazione del Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr), ricordiamo essere stato approvato con delibera dell’autorità stessa n. 443/2019, ha redatto la determina 2/2020 e l’allegato excel.
Tra le questioni affrontate vi è quella relativa ad alcune voci che erano presenti nei piani finanziari redatti fino allo scorso anno e che invece non sono più richiamate dal Mtr.
In particolare, viene riportato il costo del servizio per le istituzioni scolastiche statali, da detrarre dai costi del piano finanziario ai sensi dell’articolo 1, comma 655, della legge 147/2013. Arera ha chiarito che questa voce deve essere detratta dal totale dei costi del piano finanziario, facendo riferimento, all’importo del contributo erogato dal Miur ogni anno, sulla base della popolazione scolastica e di altri parametri correttivi.
Altra voce che aveva ingenerato forti dubbi riguardava i proventi dal recupero dell’evasione tributaria. Le vecchie regole, le linee guida del ministero dell’Economia e delle finanze del 2013, stabilivano che dal totale dei costi comuni diversi dovevano essere detratti i proventi effettivamente conseguiti derivanti dal recupero dell’evasione tributaria. L’autorità similmente ha stabilito che dal totale dei costi del piano finanziario devono essere detratte le entrate effettivamente conseguite derivanti dal recupero dell’evasione tributaria. Senza tuttavia fornire ulteriori specifiche a una definizione incerta che in passato ha fatto ritenere opportuno riferirsi alle somme effettivamente introitate dal recupero dell’evasione e non alle somme semplicemente accertate.
Ciò che invece non sembra aver chiarito la determinazione Arera n. 2/2020 è se debbano essere detratti il contributo o i proventi relativi all’anno 2018 (per il Pef 2020), ovvero quelli previsionali del 2020, anche se “la consuetudine” del sistema dei costi efficienti sembrerebbe far propendere per la prima soluzione. Ha invece chiarito Arera che, dal totale dei costi devono essere detratte le entrate derivanti da procedure sanzionatorie.
L’autorità ha chiarito inoltre come debba individuarsi il limite massimo per la determinazione dell’accantonamento al fondo rischi su crediti da riportare nella voce Acc del costo d’uso del capitale.
Il Mtr ha previsto che, per i Comuni in regime tributario, il limite massimo dell’accantonamento deve essere pari all’80 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità determinato secondo le regole del principio contabile applicato allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Il dubbio che era sorto riguardava quale fosse l’annualità da considerare, se il 2018 oppure l’anno stesso di riferimento del piano, quindi il 2020. L’autorità ha chiarito, in linea con la natura storica dei costi del piano, che il riferimento sono le fonti contabili obbligatorie dell’anno a-2, quindi il 2018.
Non ha specificato invece se occorra riferirsi al Fcde previsionale o a quello riportato nel rendiconto. Nulla viene esposto circa le agevolazioni tributarie, posto ordinariamente in passato in carico al piano finanziario.
Con riferimento alla quota di crediti inesigibili riportati nella voce Ccd, il Mtr prevede che occorre determinarli con criteri diversi a seconda che l’ente sia in regime di tributo o di tariffa. Dunque, la determinazione n. 2/2020, ha precisato che il criterio da utilizzare (nel caso di Tari tributo, quello previsto dalla normativa vigente; nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l’ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa) va determinato considerando la natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine. Quindi se ne deduce che l’ente deve valorizzare i crediti inesigibili considerando il criterio previsto per il prelievo applicato nell’anno di riferimento.
In relazione ai costi di funzionamento dell’Egato e dell’Arera, da riportarsi nella voce Co, l’autorità specifica che occorre considerare la quota degli oneri di funzionamento di Arera sostenuta dal gestore nell’anno 2020, riferita alla competenza 2018. Si tratta di una deroga alla regola che impone di considerare i costi certi risultanti da fonti contabili obbligatorie dell’anno a-2. Pertanto i costi sono riferiti all’anno a-2, ma di fatto contabilizzati nell’anno 2020, salvo che il gestore non abbia operato appositi accantonamenti nel bilancio dell’anno a-2, considerando che il contributo era già previsto dalla legge 205/2017.
L’autorità chiarisce che nel caso di avvicendamento gestionale avvenuto negli anni 2018 o 2019, si dovrà fare riferimento ai dati riferiti al periodo di effettiva operatività, da riparametrare sull’intero anno e che la componente a conguaglio dovrà essere determinata facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore. Nel caso in cui invece il gestore sia divenuto operativo nel 2020, potrà derogare alla regola storica ed elaborare il piano finanziario sulla base delle migliori stime possibili dei costi del servizio 2020, azzerando altresì la componente a conguaglio.
Siamo certi che Arera provvederà ancora con successivo provvedimento a emanare ulteriori chiarimenti, anche alla luce della situazione che in seguito all’emergenza Covid-19 si sta man mano delineando.