Il ministero rileva come la regola sull’efficacia delle deliberazioni non assorba quella relativa ai termini di adozione degli atti, al contrario si pone come ulteriore procedura rispetto ai termini che devono essere rispettati per l’approvazione degli atti stessi in materia di entrate, che ricordiamo essere caratterizzati dall’obbligo di adozione dei termini di approvazione del bilancio dell’ente 31 dicembre art 151 TUEL o entro i termini prorogati con norma nazionale.
Noto è che, l’ obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, sono disciplinati dall’art. 13, comma 15 e 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011 a cui vanno aggiunti i termini e il regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento come disciplinati dalle seguenti norme in relazione ai singoli tributi:
Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.
La nuova regola cerca di assicurare che tra la pubblicazione e i versamenti da effettuare a decorrere dal 1° dicembre, intercorra tempo sufficiente a consentire ai contribuenti e agli intermediari la piena conoscibilità dell’atto.
Esempio pratico, TARI, se il comune fissa le scadenze di versamento il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 dicembre significa che le prime tre rate della TARI per l’anno 2020, saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall’ente locale, della tassa dovuta applicando le tariffe dell’anno 2019, mentre l’ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno 2020 a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre 2020.
Restano così inapplicabili le tariffe approvate per l’anno 2020 se pubblicate. Il nuovo sistema richiede pertanto che:
- almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo (entro il termine per l’approvazione del rendiconto, 30/04) , sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre
- l’ente locale stabilisca quante rate di acconto/saldo determinare e la percentuale dovuta.