Con comunicato del 19 dicembre 2019 «Contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2019», Arera ha precisato che per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2019 è pari allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2018 risultanti dall’ultimo bilancio e altresì allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2017 risultanti dal relativo bilancio approvato come recupero delle somme dovute per l’anno precedente come disposto dalla deliberazione n. 236/2018/A.
Nel 2020 quindi si dovrà versare il contributo 2019 in relazione all’anno 2018 e 2017.
Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 28 febbraio 2020, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. (Così comunica Arera il 23/12/2019)
Tra le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo rientra anche la «gestione tariffe e rapporti con gli utenti». Apparentemente i Comuni che si occupano della sola gestione delle tariffe e dei contribuenti sarebbero tenuti a versare un contributo da calcolarsi sul Carc, ma la determina 173 del 23 dicembre 2019 e il suo allegato precisa che non costituiscono base imponibile i ricavi derivanti da attività di gestione di tariffe e rapporti con gli utenti, limitatamente al settore rifiuti, per un ammontare massimo pari alla componente dei ricavi denominata Carc, escludendo tale possibilità.
In effetti i Comuni che svolgono esclusivamente tale attività, avendo affidato in gestione tutte le altre attività che costituiscono il servizio, sono esentati dal versamento, ma non dalla dichiarazione connessa al contributo di cui alla stessa del. n.173/2019, che dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2020.
IFEL, con nota del 11/02/2020, chiarisce che per tutti i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla citata deliberazione sulla base dell’importo complessivo della TARI (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione).
Tra adempimenti, comunicati, note di chiarimento, deliberazioni Arera, allegati, istruzioni operative, manuali di raccolta dati, sembra proprio che la confusione sia la vera protagonista!