Il simulatore GRATUITO di libero accesso proposto da Geropa è già predisposto e contiene le informazioni già riferite all’anno 2021 e quindi valide per la costruzione del piano Finanziario 2023 e Tariffa Tari.
Si precisa che il PEF non deve essere rideterminato nell’anno 2023 al solo ed unico scopo di inserire il nuovo costo standard che si desume dal calcolatore allegato; quest’ultimo, infatti, è uno strumento necessario in sede di revisione del PEF che, di regola, avviene ogni due anni (2024), oppure in caso di revisione infra periodo decisa dall’Ente territorialmente competente, difatti dall’anno 2022, in base a quanto previsto dalla delibera ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, il PEF ha durata quadriennale (2022-2025) e viene aggiornato con cadenza biennale (nel 2024).
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento con la deliberazione 31 ottobre 2019, n.443 (e il relativo allegato MTR) e con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). La determinazione del coefficiente di recupero di produttività 𝑋𝑎 è effettuata dall’Ente territorialmente competente, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove il Benchmark di riferimento è pari:
1) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all’adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito);
2) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA;
Per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto da ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2021 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF 2023).
Nel documento si forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun Comune in linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2022 e approvato dalla CTFS in data 27 febbraio 2023. I valori che appaiono di default si riferiscono a quanto utilizzato per il calcolo dei Fabbisogni standard di prossima applicazione.
In particolare, si tratta delle informazioni riferite al 2019 e richiamate nell’aggiornamento delle Linee guida e nei relativi allegati.
Per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 dell’Allegato A).
Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’”intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro.
Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:
– la percentuale di raccolta differenziata, inserita con una specificazione non lineare volta a descrivere la curva dei livelli di raccolta differenziata sperimentata nei comuni delle regioni a statuto ordinario analizzati. In relazione alla posizione che ciascun comune ha raggiunto in questa curva, l’impatto della componente sul costo standard del servizio è differente: da rilevanti incrementi di costo per bassi valori della percentuale di raccolta differenziata si passa a costi unitari che crescono meno per le percentuali più alte;
– la distanza in km fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuti urbani (1 km di distanza aumenta il costo standard di 0,18 euro per tonnellata);
– il numero e la tipologia degli impianti regionali, ad esempio, per ogni impianto di trattamento meccanico biologico il costo standard aumenta di 4,17 euro per tonnellata;
– la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali, ad esempio, un punto percentuale di rifiuti urbani smaltiti nelle discariche della regione di appartenenza riduce il costo standard di 0,22 euro per tonnellata;
– la forma di gestione del servizio rifiuti, in particolare, la gestione associata del servizio mostra mediamente un costo standard più alto di 5,82 euro per tonnellata rispetto alla gestione diretta;
– i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche, costanti nel tempo o mutevoli solo nel lungo periodo, del contesto demografico, morfologico ed economico comunale (età media della popolazione, percentuale di residenti con titolo universitario, densità media della popolazione, reddito medio complessivo imponibile IRPEF), attraverso le quali è possibile cogliere l’eterogeneità comunale non direttamente legata alle modalità gestionali del servizio, ovvero le specificità del singolo comune (ad esempio, 100 abitanti in più per km quadrato aumentano il costo standard per tonnellata di 0,5219 euro);
– le economie/diseconomie di scala, colte attraverso l’inverso delle tonnellate di rifiuti urbani, che assumono rilevanza sostanziale solo nel calcolo finale del costo standard dei piccolissimi comuni, con una ridotta quantità di rifiuti urbani, in quanto evidenzia la stima di un costo fisso, indipendente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti, pari a 1.318,12 euro;
– le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”, mediante centri di raccolta e su chiamata (la presenza di centri di raccolta, ad esempio, riduce il costo standard di 31,95 euro per tonnellata);
– il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del comune, che corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 3.1 moltiplicato per la probabilità che il comune ha di appartenere a ciascun gruppo. Per i comuni appartenenti unicamente al Cluster 4 (comuni con medio-alto livello di benessere e attrazione economica localizzati nelle zone pianeggianti del nord-est), preso a riferimento della stima, l’apporto è nullo, mentre per ciascuno degli altri gruppi omogenei si evidenzia l’apporto in euro per tonnellata.
Come ulteriore avvertenza è necessario puntualizzare che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 3.1 sono stimate con riferimento all’annualità 2016 mentre i valori numerici inseriti nell’Allegato 3 si riferiscono all’annualità 2019, ma vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 dell’Allegato A).
Il simulatore è costruito utilizzando un formato simile all’esempio di cui all’Allegato 2 delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni, a cura del Mef – Dipartimento delle Finanze secondo l’aggiornamento delle Linee Guida https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2023-Aggiornamento-delle-Linee-guida/
TARI – Fabbisogni standard – Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 – Anno 2023 – Aggiornamento delle linee guida.
Il Dipartimento delle Finanze pubblica, come di consueto, l’aggiornamento delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 – Anno 2022” per supportare gli enti locali che nel 2022 si misureranno con l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI.
Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 L. 147/2013