Attenzione all’impatto dell’inflazione sui costi di gestione delle imprese che si occupano di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani. Dopo Anci e Ifel, anche Assoambiente invita l’Arera a prendere una decisione rapida affinché il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) preveda per il 2023 un adeguamento dei costi operativi sostenuti dalle imprese a causa dell’aumento dell’inflazione.
Per reagire alla crescente inflazione, è indispensabile adottare un provvedimento di eccezione per il Pef (Piani economici e finanziari) 2023. Durante un convegno svoltosi a Milano a fine febbraio, organizzato dall’Ifel sul recepimento dei comuni del Metodo tariffario rifiuti (MTR) introdotto da Arera nel 2019, le richieste dei comuni si sono concentrate sull’inflazione ma anche sulla necessità di più impianti di gestione dei rifiuti urbani. I dati mostrano che nelle regioni centrali i costi pro capite sono aumentati da una media di 200 euro nel 2020 fino a 218 euro nel 2021, con punte fino a 229 euro. La mancanza di impianti comporta un costo per la raccolta sempre più elevato.
Il rincaro dei carburanti, insieme alla carenza di impianti, hanno aumentato notevolmente i costi dello smaltimento dei rifiuti. E’ stato quindi chiesto alle regioni di potenziare l’infrastruttura in modo da usufruire delle risorse aggiuntive fornite dal PNRR per la transizione ecologica. Tuttavia, le tariffe previste non sono state adeguate e la Nadef (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza ) ha certificato un tasso d’inflazione superiore al 7%, Arera invece ha individuato nel 1,7% il tasso di inflazione programmata. Di conseguenza, c’è il rischio che questo possa condurre a un aumento delle tariffe a carico degli utenti.
L’Ifel e Assoambiente, due delle più importanti associazioni del nostro paese, hanno chiesto all’Arera di adeguare l’indice di inflazione programmata ai costi efficienti. Ciò consentirebbe agli enti di rivedere al rialzo i valori inseriti nei Pef (Piani Economico-Finanziari) in modo da adeguare la Tari ai prezzi attualmente in vigore.
Allo stato attuale, secondo Arera, deliberazione n. 62/2023/R/Rif, l’aggiornamento straordinario intra-periodo dei Pef-Tari esclude l’incremento del costo dei fattori produttivi.
Secondo l’articolo 8.5 della deliberazione n. 363/2021, gli Etc (Enti Territorialmente Competenti) hanno il diritto di presentare ad Arera istanza di revisione infra-periodo, «al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano» e «in ogni qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio». Tuttavia, l’Autorità non ha prestato ulteriori dettagli circa i limiti applicabili all’aggiornamento infra-periodo.
Come chiarito nella Deliberazione n. 62/2023/R/Rif, non è possibile coprire tali costi con quelli previsti in precedenza, in altri termini, l’Autorità ha negato che si possa ricorrere all’aggiornamento infra-periodo per gestire i maggior costi sostenuti o da sostenere nelle annualità 2022 e 2023. Il Metodo stabilisce che i costi debbano essere calcolati in base a quelli del secondo anno precedente (a-2) rispetto all’anno di fissazione della tariffa, ecco l’estratto della citata delibera:
«sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all’utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR-2»
Poiché al momento non ci sono ulteriori indicazioni da parte dell’Autorità, è impossibile aggiornare i Piani che ricadono nella suddetta casistica e si potranno recuperare i maggior costi delle annualità 2022/2023 solamente nelle annualità 2024 e 2025, durante l’aggiornamento biennale obbligatorio.
A seguito del corso tenuto da fondazione IFEL, con titolo “La Regolazione sui rifiuti urbani – Guida alla predisposizione del PEF secondo il MTR-2 ARERA”, in collaborazione con ANCI, viene definita una linea guida per la gestione della procedura di revisione del PEF per l’annualità 2023.
Elenchiamo quindi le casistiche di riferimento che possono portare alla revisione dei Pef.
- Avvicendamento gestionale, ossia il cambio del gestore nelle annualità oggetto di applicazione della tariffa.
- Squilibrio economico-finanziario, riconducibile allo spropositato aumento dei costi per i conferimenti (CTS e CTR).
- Passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva.
- Intensa variazione dei livelli di qualità.
Al verificarsi di quanto elencato sopra, il PEF può essere revisionato e il costo aggiuntivo 2023 viene indicato nella quota COI. Si prevederà un cambiamento nei parametri PG e QL solo nei casi indicati nei punti c) e d), ed eventualmente anche nel punto a) se la variazione comporta miglioramenti qualitativi.