L’articolo 1, commi 222 e seguenti, della legge 197/2022, ha previsto l’azzeramento delle partite di importo residuo non superiore a 1.000 euro, trasmesse all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2015.
L’annullamento totale riguardava però solo le agenzie fiscali, gli enti previdenziali pubblici e le amministrazioni statali.
Per i Comuni invece, lo stralcio operava in via automatica solo per le somme aggiuntive alla sorte capitale. Ad esempio, in caso di accertamenti tributari, è dovuta la sola imposta residua, mentre sono cancellate sanzioni e interessi.
Con riferimento alle sanzioni amministrative, quali le multe stradali, l’annullamento attiene alle maggiorazioni e agli interessi.
Restano quindi dovute la sorte capitale, le spese di notifica della cartella e eventuali spese per procedure esecutive. In base alla previsione originaria, gli enti in questione, con delibera adottata entro il 31 gennaio scorso, potevano disapplicare lo stralcio parziale, con l’effetto che il credito residuo restava intatto.
Dal 28 febbraio 2023 sono in vigore le modifiche apportate dalla legge 14/2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 n. 49) di conversione del Dl 198/2022.
L’emendamento di interesse apportato al “Milleproroghe” interviene riaprendo i termini per i ritardatari e consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore
In tema di tributi, quindi, entro il termine del 31 marzo 2023 gli Enti possono adottare gli atti di non adesione allo stralcio di sanzioni e interessi per le cartelle di importo fino a mille euro (debito esistente al 1° gennaio scorso), affidate all’Agente della Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Entro la medesima data, tali enti possono, anche, deliberare l’annullamento completo del debito di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Le delibere di non adesione allo stralcio parziale e quelle di applicazione dello stralcio totale vanno trasmesse al Mef (Dipartimento delle Finanze), ai soli fini statistici, entro il 30 aprile. La delibera comunale produce effetti con la sola pubblicazione sul sito del Comune.
Con l’emendamento in commento si consente ai soli enti che non abbiamo già deliberato di decidere entro la fine di marzo, con una variante. Oltre alla decisione di completa disapplicazione della norma sullo stralcio dei mini ruoli, è infatti ammessa anche la scelta opposta e cioè quella di recepire l’annullamento completo della partita, così come accade per gli enti statali.
Sono interessati non solo i comuni ma anche gli enti territoriali (regioni e province o città metropolitane) e gli enti previdenziali privati, come le Casse professionali.
Tuttavia, alle amministrazioni locali è data una tripla possibilità, ossia:
- deliberare entro il 31 marzo 2023 la scelta di applicare lo “stralcio totale”
- deliberare entro il 31 marzo 2023 la decisione di NON applicare per nulla lo stralcio (quindi, nemmeno quello parziale).
- Non deliberare ed ottenere lo “stralcio parziale” automatico (è dovuta la sola imposta residua al 01/01/2023, mentre sono cancellate sanzioni e interessi, le spese di notifica della cartella e eventuali spese per procedure esecutive).
Ecco i moduli:
Le delibere comunali inoltre vanno trasmesse al Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile, solo ai fini statistici, senza che tale pubblicazione dunque abbia effetti costitutivi sulla efficacia della delibera. La decisione locale, infatti, esplica effetti con la sola pubblicazione sul sito internet del comune.
Definizione agevolata
Ancora diversa è la situazione che si profila dalla possibilità concessa ai contribuenti di ottenere l’abbuono di sanzioni ed interessi a fronte del pagamento di capitale e spese. La portata applicativa delle disposizioni è notevole perché oltre a non presentare limiti di importi, abbraccia tutti i ruoli consegnati dal 2000 e fino al 30 giugno 2022.