Ritorniamo a parlare di autotutela. Come è noto, è sempre nella facoltà della Pubblica Amministrazione esercitare il potere di autotutela, annullando un attimo illegittimo e sostituendolo con un altro do contenuto identico, ma privo dei vizi. L’autotutela può essere esercitata in qualsiasi momento, per il principio della potestà amministrativa, purché non sia stata emanata una sentenza divenuta definitiva o non sia decorso il termine di decadenza per l’attività di accertamento o riscossione. Questo è il principio emesso dalla Suprema Corte con ordinanza n. 13332 del 28 aprile 2022.
Per la Corte “il potere di autotutela cd. sostitutiva, in forza del quale l’amministrazione può annullare l’atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari, può essere esercitato” in qualsiasi momento, “anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel cd. “principio di perennità” della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell’eventuale giudicato sul merito dell’impugnazione dell’atto oltre che del decorso del termine di decadenza per l’attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente”.
L’amministrazione può anche annullare d’ufficio, in tutto o in parte, un avviso di accertamento o un atto della riscossione. Pertanto per esercitare il potere di autotutela non è richiesta alcuna istanza del contribuente. Il potere non viene meno se la controversia pende innanzi al giudice, né se sia intervenuta una pronuncia né se l’atto sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. Solo il giudicato sostanziale (vale a dire la sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari che non abbia pronunciato solo su questioni di rito) impedisce l’emanazione del provvedimento di riesame. È il funzionario responsabile competente a valutare se sussistono i presupposti per adottare eventuali provvedimenti di riesame.
E’ attribuito all’organo competente anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato, essendo tale potere ricompreso nel più ampio potere di autotutela. Mentre il presupposto per adottare un provvedimento di sospensione è il dubbio sulla legittimità dell’atto, per il provvedimento di annullamento è richiesta la certezza. Quando si procede all’annullamento o alla sospensione occorre informare sia il soggetto interessato sia il giudice presso cui pende, eventualmente, la controversia. L’adozione del provvedimento non genera alcuna responsabilità, purché sia sorretto da un’adeguata motivazione. La Corte costituzionale (sentenza 181/2017) ha stabilito che non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione pubblica di rispondere alle istanze di autotutela presentate dai contribuenti. Pertanto, non può essere impugnato il diniego dopo il silenzio-rifiuto. E questo non determina un vuoto di tutela per coloro che sono interessati a ottenere un provvedimento ad hoc.