Il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell’Unione europea, in particolare la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. In particolare, il D. Lgs. n. 116 del 2020 impone la trasmissione entro lunedì 31 maggio della comunicazione di avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche, a valere dal 2022, la quale vogliamo sottolineare, non esaurisce gli adempimenti dei contribuenti finalizzati ad ottenere la riduzione della quota variabile di Tari.
Tale termine viene sancito dal decreto in analisi al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l’affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al Comune di appartenenza la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta.
La comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero. La comunicazione incide sulla determinazione del Piano Economico Finanziario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.
Con l’emanazione del decreto 116/2020 si riapre inoltre la querelle sui magazzini delle imprese in relazione alla Tari. Difatti per il ministero che lo ha recepito, si esclude in automatico la Tari dai magazzini i tecnici, Ifel e Anci danno invece contraria interpretazione. I “magazzini produttivi di rifiuti urbani, come quelli relativi ai prodotti finiti, continueranno a essere assoggettati alla Tari per l’ovvia considerazione che non sono luoghi di lavorazione industriale”, questo è quanto riportano i regolamenti pubblicati da Anci e Ifel. L’esenzione pertanto riguarderebbe solo i magazzini “funzionalmente connessi alle zone di lavorazione dove si producono esclusivamente rifiuti pericolosi o speciali”.
Stessa ratio vale per agriturismi e aziende agro-industriali, per quel che riguarda le superfici su cui si producono rifiuti urbani, che vengono ritenute tassabili.
Altro requisito espresso sul regolamento è la richiesta di rendicontazione consuntivo alle imprese che scelgono di uscire dal servizio pubblico, tale scelta in ogni caso non sembra essere vincolante per i cinque anni, ma può essere rinegoziata l’anno successivo.