Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Sostegni-bis” ha previsto all’art. 53 l’istituzione di un Fondo dedicato alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Sono dedicati 500 milioni e i criteri di riparto cambiano drasticamente rispetto allo scorso anno puntando decisamente verso le regioni del Mezzogiorno. A determinare il nuovo criterio delle assegnazioni è il diverso peso assegnato al reddito, che misura il contributo da riconoscere a ogni Comune in base alla distanza fra il reddito pro capite registrato nel territorio e quello medio nazionale. Tale indicatore incide per il 50%, contrariamente al 20% dello scorso anno e l’altro 50% è lasciato al parametro demografico, che nel 2020 era l’80%.
Come si spiega la scelta di tale modifica?
Potremmo interpretare questa, come una misura per consentire ai comuni l’adozione di strumenti per la solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di utenze (anche TARI) e affitti, tutto da ripartire entro 30 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto, con i seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popola- zione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il va-lore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes; Le possibilità di utilizzo del Fondo di solidarietà alimentare sono state ampliate rispetto a quelle previste nel decorso esercizio dall’articolo 19-decies del Dl 137/2020.
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.
Ecco la tabella con gli importi comune per comune.
Pertanto si percepisce come tali agevolazioni vengono concesse favorendo i contribuenti più svantaggianti e ricadono “a pioggia” sui comuni rispetto allo scorso anno, i quali grazie alle modifiche apportate potranno riceverne e goderne a maglie più larghe, favorendo una maggiore solidarietà e un maggior sostegno alle famiglie per il pagamento, ricordiamo ancora una volta, dei canoni di locazione e delle utenze Tari domestiche.
C’è tempo di adottare l’apposita delibera di natura regolamentare entro il 31 luglio grazie all’articolo 2 comma 4 del DL 99/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Nr 155 del 30 giugno 2021.