Dal 1° settembre i Comuni hanno potuto riprendere le procedure che, per legge, erano state totalmente impedite relativamente alle azioni di recupero coattivo, sia con riguardo alle misure cautelari (fermo veicoli e ipoteca), sia con riferimento agli atti esecutivi (pignoramenti).
Bisogna segnalare che, nonostante il venir meno del divieto di riscossione, non tutti i crediti vantati dai Comuni potevano essere riscuotibili dal 1° settembre. Tale termine, in effetti, riguarda solo le posizioni già scadute all’8 marzo 2020, data di entrata in vigore dell’articolo 68 del D.L. n. 18/2020, decreto “Cura Italia”, cosicché solo questi crediti possono costituire oggetto di recupero coattivo da parte degli enti impositori. Relativamente ai crediti che non erano ancora scaduti alla data dell’8 marzo 2020, non è stato possibile procedere immediatamente alla riscossione forzosa.
I versamenti sospesi “senza che, comunque, possa darsi luogo al rimborso di quanto già versato” devono essere eseguiti, in un’unica soluzione entro il mese successivo, al termine del periodo di sospensione. Pertanto, i versamenti sospesi fino al 31 di agosto dovevano essere eseguiti entro il 30 settembre, quando si tratta di crediti esigibili all’8 marzo 2020.
Per i crediti che, alla data di entrata in vigore della sospensione dei versamenti, non erano ancora scaduti, è possibile attendere per ulteriori 30 giorni. Ne consegue quindi che i debiti che potranno essere pagati dal 1° ottobre, afferiscono alle dilazioni ancora aperte all’8 marzo 2020 per le quali non sono state versate una o più rate del piano di ammortamento stabilito con il Comune o con l’agente della riscossione ed agli atti per i quali il termine per adempiere non era decorso all’8 marzo 2020.
Altresì debiti già riscuotibili è stato ed è possibile procedere con il recupero forzoso dal 1 settembre 2021. in tali ipotesi, il Comune o l’agente della riscossione, o ancora Agenzia Entrate-Riscossione, a seconda che l’ente locale proceda autonomamente o abbia affidato la gestione della fase coattiva ad una società privata, piuttosto che ad ADER, possono avviare le procedure che consentono il recupero dei crediti divenuti esigibili. Tuttavia, è opportuno rammentare che, ai sensi dell’articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973, quando è decorso oltre un anno dalla notifica della cartella senza che siano state avviate attività esecutive, l’ente competente della riscossione è tenuto, prima di iniziare le azioni esecutive, a notificare un’intimazione a pagare le somme dovute, entro cinque giorni dalla notifica della richiesta.
Quali oneri indicare negli atti di riscossione coattiva? la legge n. 160/2019 è intervenuta in maniera rilevante in ordine alle disposizioni che afferiscono alla riscossione coattiva, nel dettaglio sulle procedure relative al nuovo avviso di accertamento impoesattivo, come disciplinato dall’art. 1, comma 792 e seguenti.
In relazione agli aggi occorre avere sempre a mente quanto indicato dall’art. 1, comma 803, della citata Legge n. 160/2019, che ha stabilito specifici costi per l’elaborazione e la notifica degli atti, nonché per gli atti relativi alle successive fasi cautelari ed esecutive. Nel dettaglio, i costi previsti sono riportati alla lettera a), dove è prevista una quota di costi, denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento per le somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro.
Alla successiva lettera b), infatti, sono indicate le spese di notifica degli atti, correlato all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, includendo anche le spese per i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, nonché gli oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero. La misura di tali spese deve corrispondere a quella fissata con decreto del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.
I provvedimenti che, al momento, devono essere presi a riferimento sono:
- decreti del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000 e del 12 settembre 2012 per le spese di notifica.
- regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80 per quanto afferisce agli oneri relativi agli istituti di vendite giudiziarie. Da quanto evidenziato, ne consegue che anche per le altre spese non è possibile addebitare importi diversi da quelli stabiliti dalla normativa specificatamente indicata, quali quelli relativi alle “spese per pratica”.
Nell’ipotesi in cui il Comune abbia la possibilità di avviare le procedure cautelari, tuttavia, non è necessaria alcuna notifica dell’intimazione al pagamento, in quanto, per queste procedure a regime, la normativa di riferimento già prescrive la notifica di un preavviso di fermo o di un preavviso di ipoteca, a seconda che ci si riferisca all’art. 86 o al 77 del D.P.R. n. 602/1973. Ne discende che, nel caso in cui l’ente intenda procedere con l’atto di pignoramento, si ritiene si possa procedere direttamente alla riscossione coattiva.
Altro aspetto rilevante afferisce alla decadenza e prescrizione in ragione del contesto di emergenza sanitaria, ed è applicabile la norma generale indicata all’art. 12 del D.Lgs n. 159/2015, che dispone i termini di decadenza e prescrizione che scadono negli anni in cui è vigente una sospensione prevista per eventi eccezionali, come avvenuto per il 2020 e per il 2021, i termini sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo. Inoltre, gli altri termini rispetto a quelli sopra indicati, pendenti dall’inizio della moratoria, sono prorogati per un periodo pari alla sospensione medesima. Tutto quanto analizzato deve tener conto di quanto previsto dall’art. 4 del D.L. n. 41/2021, con particolare riferimento al comma 1, lett. d), secondo punto, che conferma una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti.
NOTIFICA INGIUNZIONI ANNO 2017: il termine di decadenza è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
NOTIFICA INGIUNZIONI ANNO 2018: il termine di decadenza è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023.
In conclusione si vuole fare un piccolo accenno anche alle notifiche degli atti di accertamento, ora esecutivi, le quali, sono posticipate di 85 giorni per tutte le violazioni che potevano essere contestate nel 2020, ossia nell’anno in cui sussisteva il blocco di notifica degli atti accertativi. l’art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la proroga suddetta, che porta il termine della notifica degli atti interessati al 26 marzo dell’anno successivo rispetto alla precedete decadenza. Tale data va assunta per gli anni d’imposta dal 2015 al 2018, comprese le omesse dichiarazioni dell’anno 2014 si ricorda che il 2015 e le fattispecie del 2014 che potevano essere notificate fino al 26 marzo scorso.