La diretta conseguenza della ripresa della riscossione coattiva dal 1° settembre 2021 è la necessità di organizzare le attività principali: le rateazioni in corso, la notifica delle ingiunzioni da adeguare alle indicazioni del comma 804 dell’articolo 1 della legge 160/2019, la ripresa delle attività di riscossione coattiva di ingiunzioni e accertamenti esecutivi tra obblighi di sollecito, avvisi di intimazione e pignoramento.
La verifica delle rateazioni deve considerarsi punto cardine degli ambiti di intervento su cui prevedere le attività di intervento. Due le situazioni possibili: il rispetto dei provvedimenti emessi ai sensi della disciplina regolamentare ante riforma rispetto a quelli riconosciuti sulla base della legge 160/2019.
Nel primo caso l’ente può aver concesso rateazioni su accertamenti ante legge 160/2019, situazione nella quale deve calcolare l’inseguimento dei termini di decadenza imposti dal comma 163 dell’articolo 1 della legge 296/2006 ai fini del coattivo (tenuto conto della proroga della decadenza); oppure può aver rilasciato rateazioni su ingiunzione prima della riforma della legge 160/2019, caso nel quale si dovrà proseguire sulla base delle indicazioni regolamentari.
Nel secondo caso la disciplina della revoca è confinata nelle regole imposte dal comma 800 che di seguito indaghiamo.
La rateazione ha condizionato il sistema di riscossione degli enti locali tanto da indurre il Legislatore a emanare una norma che disciplinasse i suoi contenuti, legge 160/2019, nello specifico i commi da 796 a 802 dell’art.1 della Legge 160/2019, dettano le regole cardine per la dilazione di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali indicati al comma 784.
In linea generica e in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
Ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione, in ottemperanza alla potestà conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro. Questo significa che è necessario indagare sulla disciplina che un ente può aver scritto modificando alcuni degli aspetti della 160/2019.
Altro aspetto interessante è che dalla rateazione si può decadere. Nella 160/2019, al comma 800, emerge che la decadenza è condizionata da un espresso sollecito in presenza di due omissioni anche non consecutive nell’arco di sei mesi. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
La norma pertanto non prevede una decadenza immediata ma è necessario percorrere una fase di sollecito che può seguire due percorsi:
E’ possibile che il sollecito venga inviato e notificato dopo la prima rata omessa, con l’avvertenza che, in caso di omissione della seconda rata nell’arco di sei mesi, maturerà la decadenza, senza ulteriore avvisi, per poi procedere alla riscossione.
E’ anche possibile notificare il sollecito dopo che si sono realizzate le due omissioni intimando di procedere al versamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.
Il sollecito deve essere adottato dal funzionario che ha rilasciato la rateazione. La reazione del debitore potrebbe anche indurre a chiedere una proroga o una revisione dell’istanza, da valutare in caso di modifica della situazione iniziale alla base del rilascio del provvedimento.
Unitamente alla sospensione della riscossione si è prodotto il congelamento degli interessi. La stessa Circolare della Agenzia delle Entrate 25/E/2020 parla di tale congelamento per la durata del periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora. Conclusione è senz’altro la disapplicazione degli interessi nel periodo 8 marzo 2020 / 31 agosto 2021.
e altresì chiaro è che in caso di rilascio di un piano di rateazione con le ordinarie scadenze che ricadono durante il periodo pandemico, la sospensione fa slittare i termini di versamento in avanti senza che ciò comporti la maturazione di ulteriori interessi.
Pertanto, a ripresa anche delle azioni di riscossione coattiva sulla base di un titolo idoneo già notificato non si dovrà considerare il periodo di sospensione ai fini del calcolo degli interessi. Al contrario l’emissione delle ingiunzioni che portano in riscossione un atto di accertamento (non ancora coattiva) non godrà di alcuna privazione degli interessi.
La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha riguardato le entrate tributarie e non tributarie derivanti da (art. 68, commi 1 e 2, D.L. n. 18/2020), poiché i versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.
Anche i contribuenti con piani di rateazione in corso, che non hanno effettuato i pagamenti delle rate scadenti nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), devono effettuare il pagamento dell’intero importo entro il 30 settembre 2021 (le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021 mantengono l’originaria data di pagamento).
Il Decreto Fiscale pubblicato sulla G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021 il Dl. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del Lavoro e per esigenze indifferibili”, all’Art. 3 – Estensione della rateazione per i Piani di dilazione non contiene alcun riferimento alle ingiunzioni di pagamento ex Rd. n. 639/1910 e agli altri atti delle procedure esecutive di cui al Titolo II del Dpr. n. 602/1973, per cui l’estensione del termine di pagamento trova applicazione solamente con riguarda alle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).