beneficio fiscale, non può ottenere il riconoscimento di altri “sconti”
richiesti in via subordinata nel medesimo atto.
l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, perdendo il relativo
trattamento di favore, non può invocare, in sostituzione, la fruizione degli
ulteriori benefici previsti per gli imprenditori agricoli professionali.
È la conclusione della risoluzione n. 100/E del 17 novembre 2014.
Il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate si basa sulle diverse pronunce
emesse dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decadenza dalle
agevolazioni fiscali.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, i poteri di accertamento e valutazione
del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto è sottoposto a tassazione.
Di conseguenza, “la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento
preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi
o di fatto” (sentenza 8409/2013).
Anche in un’altra circostanza, la Cassazione, fondando le proprie conclusioni
sul principio che i poteri di accertamento del tributo si esauriscono nel
momento in cui l’atto è sottoposto a tassazione, rileva il corretto operato
dell’Amministrazione fiscale e il legittimo assoggettamento dell’atto a
imposizione ordinaria, “non potendo esser riconosciute altre agevolazioni per
le quali occorressero differenti condizioni di fatto o di diritto ed anche se
dette altre agevolazioni fossero state richieste al momento della registrazione”
(sentenza 1259/2014).
Sulla base di tale orientamento, l’Agenzia ritiene superate le conclusioni
fornite con la circolare 32/2007, nel punto in cui viene affermato che il
regime agevolativo per gli imprenditori agricoli professionali (Iap) può essere
“riconosciuto se richiesto in via subordinata nell’atto di acquisto….”.
Nel caso oggetto della risoluzione in esame, dunque, l’impresa agricola,
decaduta dalle agevolazioni previste a favore della piccola proprietà
contadina, non potrà fruire né del regime di favore per gli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale
(imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, catastale all’1% ed
esenzione dall’imposta di bollo) né di quello previsto per gli Iap (imposta di
registro all’8% ed ipotecaria e catastale, rispettivamente, al 2 e all’1%).
È legittimo, quindi, l’avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di
registro ad aliquota ordinaria (15%) e di quella ipotecaria con aliquota del 2
per cento.