Le istruzioni. Valgono le regole dell’anno di competenza e non di quello in cui avviene la notifica
IL PROBLEMA. La soluzione supererebbe l’addio alla norma originaria sul gettito di categoria D ma un chiarimento legislativo eviterebbe altri rischi
L’Ifel ha pubblicato un dossier sul bilancio 2014, che approfondisce le ultime novità normative sulla fiscalità locale e affronta tra l’altro due questioni particolarmente interessanti.
La prima riguarda l’attività di recupero della quota statale Imu 2012, che i Comuni possono effettuare anche dopo l’abrogazione dell’articolo 13, comma 11 del Dl 201/2011.
Il problema è figlio della natura “dualistica” dell’Imu, che nel 2012 riservava allo Stato il 50% dell’imposta ad aliquota base (7,6 per mille), ad eccezione dell’abitazione principale e di altre fattispecie minori. Dal 2013 la riserva statale è limitata al solo gettito standard degli immobili di categoria D, ma è stata contestualmente soppressa la disposizione che consentiva ai Comuni di introitare le somme rivenienti dall’attività di recupero della quota statale 2012.
Ne deriverebbe l’impossibilità per i comuni di accertare e trattenere la quota erariale Imu 2012 (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì scorso). L’Ifel offre però una chiave di lettura diversa, ritenendo che l’abrogazione del comma 11 «non determina effetti sull’attività di recupero dell’evasione, posto che non rileva l’anno in cui viene notificato l’atto di accertamento ma solo l’anno d’imposta oggetto di accertamento e quindi le regole vigenti in quell’anno, in base al noto principio del tempus regit actum».
La soluzione interpretativa dell’Ifel troverebbe conferma nell’orientamento giurisprudenziale che consente di sanzionare e recuperare tributi aboliti relativamente al periodo di vigenza, avendo la disposizione abrogativa portata innovativa (Cassazione 21168/08, 24991/06, 8717/03). Altrimenti si giungerebbe alla conclusione di non poter più recuperare tributi oggi abrogati, come la Tares.
L’altra questione affrontata dall’Ifel riguarda l’applicabilità all’Imu della disciplina comune Iuc prevista dai commi da 692 a 703 della legge 147/2013. Il dubbio nasce dal comma 703 il quale prevede che «l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu».
Questa precisazione induce a ritenere che le norme comuni alla Iuc non siano applicabili all’Imu, ma solo alla Tasi e alla Tari: tesi implicitamente affermata dal dipartimento delle Finanze, che per l’Imu continua a fare riferimento agli articoli 11 e 14 del Dlgs 504/92 (nota Mef del 15 aprile 2014 e Dm del 26 giugno 2014). Questa interpretazione non è però condivisa dall’Ifel che propende per il criterio cronologico, ritenendo cioè prevalenti le norme più recenti, altrimenti si svuoterebbe di contenuto la disposizione istitutiva della Iuc (comma 639 della legge 147/2013), che di unico avrebbe ben poco.
Soluzione peraltro dettata anche da esigenze di uniformità e di unicità delle regole procedurali. Il problema si pone soprattutto con riferimento al funzionario responsabile, che nella Iuc ha il potere di rappresentare direttamente in giudizio il Comune, diversamente da quanto previsto per l’Ici. Ulteriori problemi si hanno poi sul piano sanzionatorio, dove si registrano differenze con riferimento alla sanzione per mancata risposta al questionario (con la Iuc sono da 100 a 500 euro, rispetto a 51-258 euro del Dlgs 504/92) ed altre di minor impatto.
Su entrambe le questioni appare comunque opportuno un chiarimento legislativo, anche per non alimentare un inutile contenzioso.
Testata: Il Sole 24 Ore
Autore: G.Deb.