I soggetti che trasferiscono la proprietà di un immobile in attuazione degli accordi sulla separazione, non devono assolvere il pagamento dell’imposta di registro e di bollo e di tutti gli atti posti in essere dai coniugi, lo ha affermato la Corte di Cassazione con le sentenze n. 3110/2016 e n. 2111/2016.
Andando ad analizzarle vediamo come con la sentenza n. 2111/2016 del 3 febbraio 2016, i giudici di legittimità hanno stabilito che deve riconoscersi carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge.
Per i giudici di legittimità non è possibile, quindi, negare quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere, che detti negozi siano da intendersi quali atti relativi al procedimento di separazione o divorzio, che, come tali, possono usufruire delle relative agevolazioni previste dall’articolo 19 della legge 74/1987, salvo che l’Amministrazione finanziaria contesti e provi, secondo l’onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.
Contestualmente con la sentenza n. 3110/2016 la Corte di cassazione è tornata sull’argomento, i giudici di legittimità superando l’orientamento giurisprudenziale passato hanno stabilito che, grazie al cosiddetto divorzio breve, tutti gli atti di trasferimento immobiliare sono esenti da imposte indirette. Nel caso in esame l’Agenzia delle entrate, dopo aver riconosciuto in sede di registrazione dell’atto di trasferimento di quota d’immobile (terreno privo di fabbricati) effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale tra coniugi, i benefici fiscali di cui al citato articolo 19 della legge 74/1987, notificò al contribuente un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro e delle ulteriori imposte ipotecaria e catastale ritenute dovute, non considerando applicabile nella fattispecie il trattamento agevolato, essendo quest’ultimo, usufruibile, secondo l’ufficio, solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, oltre al godimento della casa di famiglia.
La Corte di cassazione ritiene che le motivazioni del ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle entrate, che nei due gradi di giudizio l’aveva vista soccombere, debbano essere disattese, alla stregua delle considerazioni che giustificano un mutamento d’indirizzo che ha fortemente valorizzato la centralità dell’accordo tra le parti, nella definizione della crisi coniugale. È ormai pacifico l’orientamento dottrinale che ha sottoposto a serrata critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati “in occasione della separazione”, affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle “condizioni della separazione” di cui all’articolo 711, comma 4 del Cpc, in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi, la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.
Per i giudici di legittimità quale che sia la forma che i negozi assumano, tutti gli atti frutto di accordi relativi al procedimento di separazione o divorzio possono beneficiare delle agevolazioni contenute nella nuova normativa, come affermato anche dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/2014.