In questo articolo introduciamo il principio della
sostituibilità della firma autografa con quella della indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto
responsabile.
sostituibilità della firma autografa con quella della indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto
responsabile.
E’ la legge 59/97 all’articolo 15, comma 2 che riveste tale
principio di carattere normativo. Con l’articolo menzionato inizia dunque la
storia italiana del documento informatico e della firma digitale, ex lege: “Gli atti, i dati, i documenti formati dalla
Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge”.
principio di carattere normativo. Con l’articolo menzionato inizia dunque la
storia italiana del documento informatico e della firma digitale, ex lege: “Gli atti, i dati, i documenti formati dalla
Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge”.
Quindi da questo è chiaramente desumibile come ex nunc dalla
data di sottoscrizione normativa un documento siglato con firma digitale ha lo
stesso valore del suo omologo cartaceo. Le implicazioni sono notevoli anche per
il settore privato: dalla validità dei contratti on-line alla possibilità di
emettere fatture commerciali o ordini di acquisto.
data di sottoscrizione normativa un documento siglato con firma digitale ha lo
stesso valore del suo omologo cartaceo. Le implicazioni sono notevoli anche per
il settore privato: dalla validità dei contratti on-line alla possibilità di
emettere fatture commerciali o ordini di acquisto.
Chiariamo, però, cosa veramente si intende per “firma
digitale”. Essa è il risultato di un complesso algoritmo matematico,
considerata dalla legge come una particolare specie di “firma elettronica”,
alla stregua di un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla
firma autografa su carta. Essa può essere pienamente utilizzata non solo per la
sottoscrizione del documento informatico, ma anche nella conservazione
documentale sostitutiva, nella fatturazione elettronica, nello scambio di
documenti informatici in procedimenti amministrativi che hanno eliminato la
carta, come strumento di autenticazione in rete nei confronti della Pubblica
Amministrazione. La titolarità della firma digitale è garantita dai
certificatori: si tratta di soggetti con particolari requisiti di onorabilità
accreditati presso il Centro Nazionale 3 nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)
che assicura l’associazione univoca tra la chiave pubblica da usare per la
verifica e il titolare della corrispondente chiave privata.
digitale”. Essa è il risultato di un complesso algoritmo matematico,
considerata dalla legge come una particolare specie di “firma elettronica”,
alla stregua di un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla
firma autografa su carta. Essa può essere pienamente utilizzata non solo per la
sottoscrizione del documento informatico, ma anche nella conservazione
documentale sostitutiva, nella fatturazione elettronica, nello scambio di
documenti informatici in procedimenti amministrativi che hanno eliminato la
carta, come strumento di autenticazione in rete nei confronti della Pubblica
Amministrazione. La titolarità della firma digitale è garantita dai
certificatori: si tratta di soggetti con particolari requisiti di onorabilità
accreditati presso il Centro Nazionale 3 nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)
che assicura l’associazione univoca tra la chiave pubblica da usare per la
verifica e il titolare della corrispondente chiave privata.
Per par condicio dobbiamo indicare che contrariamente la
firma a stampa citata nell’esame della capacità sostitutiva della firma
digitale altro non è che un’attribuzione attraverso un timbro, recante nome e
cognome, della paternità dell’atto.
firma a stampa citata nell’esame della capacità sostitutiva della firma
digitale altro non è che un’attribuzione attraverso un timbro, recante nome e
cognome, della paternità dell’atto.
Tornando ora, ai riferimenti normativi è essenziale e
necessario chiarire che Il primo riferimento normativo lo possiamo rintracciare
nel D.lgs 39/1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche. All’art. 3 dello stesso:
necessario chiarire che Il primo riferimento normativo lo possiamo rintracciare
nel D.lgs 39/1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche. All’art. 3 dello stesso:
“1. Gli atti
amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma
predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma
predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e
la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici
o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi
sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del
responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per
la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione
di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto
responsabile.”
pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e
la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici
o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi
sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del
responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per
la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione
di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto
responsabile.”
Pare chiaro ed evidente come il Legislatore in prima battuta
con la redazione del suddetto decreto ha inteso inglobare tutti gli atti
amministrativi in genere, senza fare specifiche in merito. Ha cercato di
raccogliere tutti i possibili atti che l’Amministrazione è atta a compiere
nello svolgimento del suo ordinario lavoro.
con la redazione del suddetto decreto ha inteso inglobare tutti gli atti
amministrativi in genere, senza fare specifiche in merito. Ha cercato di
raccogliere tutti i possibili atti che l’Amministrazione è atta a compiere
nello svolgimento del suo ordinario lavoro.
Sono stati sufficienti però il trascorrere di un paio di
anni e con il finire del 1995, precisamente il 28 dicembre che è stata portata
alla luce la Legge 549.
anni e con il finire del 1995, precisamente il 28 dicembre che è stata portata
alla luce la Legge 549.
Con il suo ingresso all’art. 1, comma 87 il legislatore era
intervenuto allo scopo di rendere più snello il procedimento di formazione e di
emissione degli atti impositivi, considerando che nella totalità dei casi
questi sono prodotti con sistemi informatizzati. L’articolo in questione
difatti dispone che “la firma autografa
prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti
di liquidazione e di accertamento possa essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel solo
caso in cui gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
intervenuto allo scopo di rendere più snello il procedimento di formazione e di
emissione degli atti impositivi, considerando che nella totalità dei casi
questi sono prodotti con sistemi informatizzati. L’articolo in questione
difatti dispone che “la firma autografa
prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti
di liquidazione e di accertamento possa essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel solo
caso in cui gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Risulta evidente dalla normativa in questione, che in alternativa alla firma
autografa tradizionale del funzionario, può essere apposta, sull’atto, formato
attraverso sistemi automatizzati, anche quella a stampa, ma è senza dubbio
implicita la modifica oserei dire sostanziale che incorpora lo stesso comma.
Difatti, sembra che la ratio desumibile sia quella di adottare questa espressa
Legge per tutti quegli specifici atti amministrativi riguardanti materia
tributaria. Nello stesso comma si fa espresso riferimento agli atti di
accertamento.
autografa tradizionale del funzionario, può essere apposta, sull’atto, formato
attraverso sistemi automatizzati, anche quella a stampa, ma è senza dubbio
implicita la modifica oserei dire sostanziale che incorpora lo stesso comma.
Difatti, sembra che la ratio desumibile sia quella di adottare questa espressa
Legge per tutti quegli specifici atti amministrativi riguardanti materia
tributaria. Nello stesso comma si fa espresso riferimento agli atti di
accertamento.
Importante quindi è chiarire come il Legislatore ha agito
cercando in prima battuta nel 1993 con una risoluzione globale alla disciplina
della firma autografa, che stava prendendo sempre più forma e determinazione in
quegli anni, ma in seconda battuta, nel 1995, ha cercato di disciplinare nello
specifico la materia, andando a calare la questione nel merito dei soli atti di
accertamento e liquidazione disciplinati dalle norme tributarie posti in essere
dalla PA.
cercando in prima battuta nel 1993 con una risoluzione globale alla disciplina
della firma autografa, che stava prendendo sempre più forma e determinazione in
quegli anni, ma in seconda battuta, nel 1995, ha cercato di disciplinare nello
specifico la materia, andando a calare la questione nel merito dei soli atti di
accertamento e liquidazione disciplinati dalle norme tributarie posti in essere
dalla PA.
Appare evidente che ci troviamo in presenza di due normative
che regolano il principio della sostituibilità della firma autografa con quella
della indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul
documento, condicio sine qua non è senza
alcun dubbio che l’atto sia prodotto da sistemi informativi automatizzati e che
sia precedentemente stato emanato un provvedimento dirigenziale indicando il
nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati.
che regolano il principio della sostituibilità della firma autografa con quella
della indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul
documento, condicio sine qua non è senza
alcun dubbio che l’atto sia prodotto da sistemi informativi automatizzati e che
sia precedentemente stato emanato un provvedimento dirigenziale indicando il
nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati.