
Stando alle porte ormai la prossima scadenza del 16 dicembre, in cui si è chiamati a versare il saldo Imu e Tasi relativo all’anno d’imposta 2016, per quel che riguarda i terreni agricoli ad oggi coloro che sono ancora coinvolti dal versamento sono solo i possessori, non coltivatori diretti né IAP, di terreni non ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in comuni delimitati o parzialmente delimitati o in comuni delle isole minori.
Ricordiamo che in linea generale per i terreni si procede con una divisione tra terreno agricolo e area edificabile. Rispettivamente il primo soggetto solo ad Imu e non alla Tasi al contrario per le aree edificabili si ha l’assoggetazione ad entrambe le imposte. Parliamo invece di esenzioni a decorrere dall’anno 2016 per i seguenti casi:
Ricordiamo che in linea generale per i terreni si procede con una divisione tra terreno agricolo e area edificabile. Rispettivamente il primo soggetto solo ad Imu e non alla Tasi al contrario per le aree edificabili si ha l’assoggetazione ad entrambe le imposte. Parliamo invece di esenzioni a decorrere dall’anno 2016 per i seguenti casi:
1. Terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
2. Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
3. Terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)
4. Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, ovunque ubicato
Occorre far menzione dell’eccezione rilevante esenzione Imu delle aree edificabili. Difatti, se l’area edificabile è posseduta e condotta, come terreno agricolo, da un coltivatore diretto/IAP, si applica la stessa disciplina prevista per i terreni agricoli. Dunque, l’area è esente IMU, ed anche TASI, visto che i terreni agricoli non scontano la TASI.
Caso differente sarà però se l’area edificabile è posseduta e condotta come terreno agricolo da un coltivatore diretto/IAP a titolo di affitto, se così fosse allora il proprietario/locatore dovrà assolvere entrambe le imposte IMU e TASI.
Caso differente sarà però se l’area edificabile è posseduta e condotta come terreno agricolo da un coltivatore diretto/IAP a titolo di affitto, se così fosse allora il proprietario/locatore dovrà assolvere entrambe le imposte IMU e TASI.
Infine illustriamo brevemente come si determina la base imponibile Imu/Tasi:
Per i terreni calcoliamo (un reddito dominicale + 25%) x 135
Per le aree edificabili il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Concludendo rammentiamo che Imu e Tasi sono tributi relativi al possesso; dovuti in base alla percentuale di possesso ed in base ai giorni di possesso. Viene inoltre considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.
Per ciò detto ne segue pacificamente che soggetto passivo Imu è il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione ecc.).
Per la Tasi contrariamente il soggetto passivo è identificato anche nel detentore (conduttore) dell’immobile, la quota Tasi dovuta dal proprietario è quella fissata dalla delibera comunale, e se nulla la delibera dispone in merito ad essa si presume nel 90%, pertanto la restante parte della TASI è a carico dell’occupante.
Nulla appare differente relativamente al versamento per il 2016 di entrambe le imposte che avviene con le stesse modalità dell’annualità pregresse: in acconto che era da versarsi entro il 16 giugno 2016 e a saldo da versare entro il 16 dicembre 2016.