o delle tariffe della IUC devono essere approvati dal comune entro il termine
fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,
come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169,
della legge n. 296 del 2006. Nell’esercizio della propria autonomia
regolamentare, i comuni valutano se procedere all’approvazione di un unico
regolamento recante la disciplina dei tre tributi che compongono la IUC – IMU,
TASI e TARI – o, all’adozione di atti distinti per ciascun tributo.
13 del D.L. 201/2011 e nel comma 688 dell’articolo 1 della legge 147/2013.
Specularmente sanciscono l’obbligo di
trasmettere, entro il 14 ottobre ai
fini della successiva pubblicazione entro il 28 ottobre, i regolamenti e la
delibera di approvazione delle aliquote come condizione di efficacia.
momento del saldo, si utilizzano i nuovi atti ma solo se rispettano la suddetta
condizione di efficacia, finalizzata a fornire al contribuente tutti gli
elementi utili in tal senso. I regolamenti e le delibere relativi alla IUC
devono, poi, essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione
costituisce, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e
del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote, mentre per la TARI, in virtù del comma 15 del
citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa.
Ai fini della pubblicazione sul predetto sito internet, i
regolamenti e le delibere in materia di IMU, TASI e TARI devono essere
trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento
del testo degli stessi nell’apposita applicazione del Portale del federalismo
fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it. Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio degli
atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione
dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC.
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. E’ l’articolo 52 che, in
abbinata all’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, impone di approvare
regolamenti e tariffe relativi alle entrate locali entro il termine nazionale
previsto per l’approvazione del bilancio.
effettuata la trasmissione dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote o delle tariffe, si precisa che:
avvenire entro il 14 ottobre
di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet
www.finanze.it che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro
il 28 ottobre; per la TARI, l’inserimento nel citato Portale deve avvenire
entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
ad anticipare il termine per l’inserimento degli atti nel Portale del
federalismo fiscale dal 21 ottobre al 14 ottobre, ne ha espressamente sancito la natura perentoria.
all’area riservata del Portale del federalismo fiscale, selezionare il servizio
Normativa tributi locali e, quindi, la sezione denominata
IUC(IMU-TARI-TASI)/IMI/IMIS, seguendo poi le istruzioni riportate nell’apposita
guida. Il medesimo adempimento deve essere eseguito per i regolamenti e le
delibere di approvazione delle aliquote relativi ai tributi IMI e IMIS,
applicabili, rispettivamente, nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano e
in quelli della Provincia Autonoma di Trento. Si precisa che, come chiarito con
nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, non deve essere trasmessa al MEF
la delibera della Giunta comunale con cui viene nominato il funzionario
responsabile della IUC o dei singoli tributi di cui l’imposta si compone.
di regolamenti e tariffe di tutte le entrate dell’ente dopo l’adozione del
bilancio. Spesso gli enti si trovano a dover accelerare con l’approvazione del
bilancio per potersi gestire ma, successivamente, possono avere l’esigenza di
fare delle modifiche. E’ intervenuta la Corte dei Conti Lombardia, con parere
431 del 3 ottobre 2012, ammettendo la possibilità di rimodulare le tariffe. In
assenza di un esplicito divieto, la Corte ha ritenuto che l’ente, con l’approvazione, non esaurisca il potere
di deliberare in merito, dovendo solo osservare l’unico limite costituito
dal termine ultimo imposto dal decreto ministeriale di differimento e che la
riadozione del bilancio sia giustificata da provate ragioni di fatto o di
diritto. A detta della Corte, in tali casi non è sufficiente ricorrere a una semplice
variazione di bilancio. La questione è stata analizzata anche dal Dipartimento
delle finanze, il quale, nella risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011, pur
ricordando che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote
costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del
D.Lgs. n. 267/2000, rileva che nel caso
in cui il comune abbia già deliberato il bilancio di previsione, alla
variazione delle aliquote deve necessariamente conseguire una variazione di
bilancio.