finalità apprezzabili, ma ha sicuramente presentato una serie di ambiguità –
cui il Legislatore ha solo in parte posto rimedio – che non sono passate inosservate
ai giuristi di ogni specie e hanno creato non poche controversie in dottrina soprattutto
a causa della sua natura ambivalente ed ibrida. A detta di questi, appare
ambivalente, perché, il reclamo comporta a carico dell’Ufficio accertatore, un “riesame”
dell’atto emesso, per appurarne la effettiva legittimità e il fondamento. La
mediazione, a sua volta, si pone l’obiettivo di «comporre» (consensualmente) la
controversia. Risulta invero ibrida, perché, il reclamo è una sorta di “ricorso
amministrativo” preventivo che, in caso di mancato accoglimento o di
impossibilità di concretizzare una mediazione si trasforma in ricorso
giurisdizionale, al quale si applicano – con qualche eccezione – le
disposizioni del D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario, benché si collochi in
una fase antecedente e sia diretto ad evitarlo.
dalla sua introduzione, dubbi e perplessità, tant’è che anche diverse Commissioni
tributarie provinciali hanno sollevato svariate questioni di legittimità
costituzionale. A ciò però in data 11 Gennaio 2017 la Corte Costituzionale ha posto
rimedio.
delle norme sul processo tributario nella parte che stabiliscono che chi voglia
proporre ricorso, deve prima presentare un reclamo, e nella parte che non
prevedono che la mediazione sia svolta da una persona terza. L’ordinanza,
ampiamente motivata, depositata in data 15 febbraio 2017 ha sostenuto, tra
l’altro, che la scelta del legislatore “è frutto di un corretto esercizio della
discrezionalità legislativa” e che “il reclamo e la mediazione tributaria”
“favoriscono la definizione delle controversie (…) nella fase pregiudiziale
introdotta con il reclamo”, “assicurando un meno dispendioso soddisfacimento” e
“riducendo il numero dei processi”. Viene così a chiudersi l’infondata
questione circa la costituzionalità di tale istituto. Arginando così
definitivamente una controversia che rischiava di creare non pochi disagi ai
contribuenti che hanno già beneficiato di tale istituto e agli stessi tecnici
che ne hanno fatto già uno strumento operativo.
caratteristiche proprie di tale strumento.
controversie di valore fino a euro 20.000, relative ad atti dell’Agenzia delle
Entrate, notificati dall’1.4.2012, la mediazione tributaria. Sino al
31.12.2015, in forza di tale previsione, l’eventuale proposizione del ricorso
doveva essere preceduta dalla presentazione dell’istanza di reclamo, a pena di
improcedibilità del successiva instaurazione del giudizio tributario.
Dall’1.1.2016, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 9, D.Lgs.
24.9.2015, n. 156, che hanno modificato l’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992, è previsto
che il ricorso produca gli effetti di
un reclamo; è altresì previsto che il
ricorso non sia procedibile fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data
di notifica, entro cui deve essere conclusa la procedura di reclamo e
mediazione. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione (con la
rideterminazione dell’importo della pretesa). Se l’Ufficio non accetta la
proposta del contribuente, deve formulare una sua proposta di mediazione. L’aspetto
di maggior rilevanza concerne il fatto che il ricorso produce anche gli effetti
di un reclamo.
segue:
sulle controversie il cui valore non supera € 20.000 il contribuente può proporre ricorso con effetti di reclamo, che può contenere anche una proposta di mediazione; non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile;
– fino al termine di 90 giorni dalla data di notifica, il ricorso non è procedibile; scaduto tale termine, inizia a decorrere il termine per la costituzione in giudizio;
– il reclamo e la proposta di mediazione sono esaminate dall’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e del Monopoli mediante strutture diverse e autonome rispetto a quelle che curano l’istruttoria degli atti;
– nel caso in cui l’Ufficio non accolga il reclamo o la proposta di mediazione del contribuente, dovrà formulare, a sua volta, una propria proposta che tenga conto dell’incertezza delle questioni controverse, della sostenibilità della pretesa e dell’economicità dell’azione amministrativa;
– se le controversie hanno ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute o della prima rata entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti; se le controversie hanno ad oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo nel quale sono indicate somme dovute, termini e modalità di pagamento;
– le sanzioni amministrative si applicano in misura pari al 35% del minimo previsto dalla legge;
– la riscossione e il pagamento delle somme dovute sono sospesi sino alla scadenza del termine di chiusura della procedura.