C’è un tributo che i Comuni possono istituire se non lo
hanno ancora fatto nonostante il blocco dei tributi, si tratta dell’imposta di soggiorno, non solo, possono
anche rivedere le relative tariffe, il tutto a tempo scaduto.
hanno ancora fatto nonostante il blocco dei tributi, si tratta dell’imposta di soggiorno, non solo, possono
anche rivedere le relative tariffe, il tutto a tempo scaduto.
Difatti, tali scelte dovrebbero essere condotte entro il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, però, è stato consentito
derogare alla norma che prevede un
limite temporale per la deliberazione delle tariffe, che ricordiamo per l’anno
in corso essere fissato al 31 marzo, e a quella che impone il blocco di
aliquote e tariffe per i tributi, con l’unica eccezione della Tari.
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, però, è stato consentito
derogare alla norma che prevede un
limite temporale per la deliberazione delle tariffe, che ricordiamo per l’anno
in corso essere fissato al 31 marzo, e a quella che impone il blocco di
aliquote e tariffe per i tributi, con l’unica eccezione della Tari.
A prevedere tale disposizione è l’articolo 4, comma 7, della
manovra correttiva Dl 50/2017. Detto comma, introdotto in sede di conversione
in legge, dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti possono “istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno”.
manovra correttiva Dl 50/2017. Detto comma, introdotto in sede di conversione
in legge, dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti possono “istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno”.
Questa scelta è, come abbiamo precisato, ammessa in deroga
alla regola che stabilisce un limite temporale per fissare le tariffe e le
aliquote.
alla regola che stabilisce un limite temporale per fissare le tariffe e le
aliquote.
Altro ostacolo che il legislatore ha inteso superare con la
norma citata è quello riguardante il blocco di aliquote e tariffe. Che
ricordiamo al riguardo, il Mef con la risoluzione 2/2016 ha chiarito che la
sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe va interpretata in via
estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in
aumento dei tributi, “sia che le stesse si configurino come incremento di
aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell’istituzione
di nuove fonti impositive”.
norma citata è quello riguardante il blocco di aliquote e tariffe. Che
ricordiamo al riguardo, il Mef con la risoluzione 2/2016 ha chiarito che la
sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe va interpretata in via
estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in
aumento dei tributi, “sia che le stesse si configurino come incremento di
aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell’istituzione
di nuove fonti impositive”.
I comuni però, nonostante la deroga a detto blocco, non
possono riscuotere l’imposta di soggiorno se non sono inseriti in un elenco predisposto dalla regione di appartenenza. Tanto che in caso contrario i
contribuenti possono contestare le richieste di pagamento degli albergatori.
Sareà dunque spettanza della Regione predisporre gli elenchi dei Comuni
abilitati a istituire l’imposta di soggiorno. Questo principio è stato a sua
volta disposto dal Tar Toscana, con la sentenza 647/2017.
possono riscuotere l’imposta di soggiorno se non sono inseriti in un elenco predisposto dalla regione di appartenenza. Tanto che in caso contrario i
contribuenti possono contestare le richieste di pagamento degli albergatori.
Sareà dunque spettanza della Regione predisporre gli elenchi dei Comuni
abilitati a istituire l’imposta di soggiorno. Questo principio è stato a sua
volta disposto dal Tar Toscana, con la sentenza 647/2017.
L’attribuzione di tale onere, in base all’articolo 4 del
Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, viene ad inquadrarsi nel riparto di competenze tra
Stato e Regioni disegnato dall’articolo 117 della Costituzione che, nell’ambito
della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del
sistema tributario, coordinamento che si realizza con la predisposizione degli
elenchi con i quali la Regione decide quali sono i Comuni che, per vocazione
turistica, possono istituire l’imposta di soggiorno. Sottolineiamo che è la
condizione di vocazione turistica a fare la differenza. E’ difatti tale caratteristica
che permette ad un comune piuttosto che ad un altro l’iscrizione in tale elenco,
contrariamente solo i comuni capoluogo e le unioni possono imporne il
pagamento, per gli altri enti è necessaria l’inclusione nell’elenco regionale,
previo accertamento della loro vocazione turistica.
Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, viene ad inquadrarsi nel riparto di competenze tra
Stato e Regioni disegnato dall’articolo 117 della Costituzione che, nell’ambito
della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del
sistema tributario, coordinamento che si realizza con la predisposizione degli
elenchi con i quali la Regione decide quali sono i Comuni che, per vocazione
turistica, possono istituire l’imposta di soggiorno. Sottolineiamo che è la
condizione di vocazione turistica a fare la differenza. E’ difatti tale caratteristica
che permette ad un comune piuttosto che ad un altro l’iscrizione in tale elenco,
contrariamente solo i comuni capoluogo e le unioni possono imporne il
pagamento, per gli altri enti è necessaria l’inclusione nell’elenco regionale,
previo accertamento della loro vocazione turistica.
Dunque, esaminata la particolare condizione di detto
tributo, vediamo che se da una parte appare svincolato dall’imposto blocco che
non permette variazioni di sorte in termini di tariffe e aliquote, dall’altro
si scontra contro l’ostacolo della registrazione nell’elenco redatto a cura
della regione di appartenenza. Invero, sì al via l’istituzione dell’imposta di
soggiorno ma con qualche minuzioso accorgimento.
tributo, vediamo che se da una parte appare svincolato dall’imposto blocco che
non permette variazioni di sorte in termini di tariffe e aliquote, dall’altro
si scontra contro l’ostacolo della registrazione nell’elenco redatto a cura
della regione di appartenenza. Invero, sì al via l’istituzione dell’imposta di
soggiorno ma con qualche minuzioso accorgimento.