Ci si appresta alla chiusura definitiva del bilancio di
previsione per l’anno 2018. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel
corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere
favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno
2018. La scadenza era già stata preventivamente prorogata al 28 febbraio 2018
dal Decreto del Ministero dell’Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato
sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017.
previsione per l’anno 2018. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel
corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere
favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno
2018. La scadenza era già stata preventivamente prorogata al 28 febbraio 2018
dal Decreto del Ministero dell’Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato
sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017.
Ricordiamo dunque che il bilancio di previsione è diventato
nelle Pubbliche amministrazioni di tutto il mondo (anche se con modalità e con
criteri di competenza) il documento principe del sistema di bilancio.
nelle Pubbliche amministrazioni di tutto il mondo (anche se con modalità e con
criteri di competenza) il documento principe del sistema di bilancio.
Negli enti locali è l’atto che comporta il maggior impegno
da parte dell’organo esecutivo (il Sindaco e la Giunta) e del Consiglio
Comunale. Questo perché rappresenta non solo un atto giuridico e di indirizzo, ma ha anche e soprattutto natura autorizzativa. Il bilancio di
previsione, appunto, autorizza l’organo esecutivo alla “gestione” e ogni fase
coincide con una verifica di legittimità e che quindi registra, prima che dati
contabili, aspetti di rilevanza giuridica.
da parte dell’organo esecutivo (il Sindaco e la Giunta) e del Consiglio
Comunale. Questo perché rappresenta non solo un atto giuridico e di indirizzo, ma ha anche e soprattutto natura autorizzativa. Il bilancio di
previsione, appunto, autorizza l’organo esecutivo alla “gestione” e ogni fase
coincide con una verifica di legittimità e che quindi registra, prima che dati
contabili, aspetti di rilevanza giuridica.
La particolarità della “gestione” è che anch’essa è scandita
da regole di ordinamento finanziario e contabile (TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, a
cui però si affianca la regolamentazione della nuova contabilità “armonizzata”,
che, essenzialmente, si ritrova nel D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi allegati,
che impongono di rilevare le fasi della spesa e della entrata che sono, a loro
volta, visti come momenti giuridicamente rilevanti). ogni fase coincide con una
verifica di legittimità e che quindi registra, prima che dati contabili,
aspetti di rilevanza giuridica.
da regole di ordinamento finanziario e contabile (TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, a
cui però si affianca la regolamentazione della nuova contabilità “armonizzata”,
che, essenzialmente, si ritrova nel D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi allegati,
che impongono di rilevare le fasi della spesa e della entrata che sono, a loro
volta, visti come momenti giuridicamente rilevanti). ogni fase coincide con una
verifica di legittimità e che quindi registra, prima che dati contabili,
aspetti di rilevanza giuridica.
Il bilancio di un comune contrappone entrate e spese di
competenza finanziaria e la particolarità del modello degli enti locali – in
ragione del fatto che alcune entrate, ed in particolare l’assunzione di debiti non
possono finanziare ogni tipo di spesa, ma solo quelle di investimento – è che
esso è andato evolvendosi in un bilancio suddiviso in due zone, che hanno quasi
vita a sé.
competenza finanziaria e la particolarità del modello degli enti locali – in
ragione del fatto che alcune entrate, ed in particolare l’assunzione di debiti non
possono finanziare ogni tipo di spesa, ma solo quelle di investimento – è che
esso è andato evolvendosi in un bilancio suddiviso in due zone, che hanno quasi
vita a sé.
Abbiamo la “zona” delle spese correnti che sono finanziate dalle “entrate
correnti”. Come logico si tratta di entrate con natura ripetitiva, perché
devono appunto finanziare, in linea di massima, le normali spese di gestione
(stipendi, luce, ecc.). Altresì la “zona” degli investimenti comprende spese
che possono essere “coperte” anche entrate una tantum, ad esempio le
dismissioni del patrimonio preesistente, o dall’indebitamento.
correnti”. Come logico si tratta di entrate con natura ripetitiva, perché
devono appunto finanziare, in linea di massima, le normali spese di gestione
(stipendi, luce, ecc.). Altresì la “zona” degli investimenti comprende spese
che possono essere “coperte” anche entrate una tantum, ad esempio le
dismissioni del patrimonio preesistente, o dall’indebitamento.
Pertanto si creano due aree di bilancio di fatto poco comunicanti tra
loro:
loro:
·
quella delle spese correnti, che deve essere
finanziata con entrate di natura ordinaria;
quella delle spese correnti, che deve essere
finanziata con entrate di natura ordinaria;
·
quella delle spese di investimento, che trova
come fonte di finanziamento l’indebitamento, le cessioni di beni patrimoniali e
l’avanzo disponibile.
quella delle spese di investimento, che trova
come fonte di finanziamento l’indebitamento, le cessioni di beni patrimoniali e
l’avanzo disponibile.
Spese correnti
________ Avanzo |
Entrate ordinarie
|
Investimenti
|
Indebitamento
(e cessione di attività patrimoniali) |
In sintesi questo è lo schema del bilancio che le
amministrazioni saranno chiamate a deliberare entro e non oltre il 31 marzo
2018.
amministrazioni saranno chiamate a deliberare entro e non oltre il 31 marzo
2018.