La Commissione tributaria Provinciale di Caltanissetta con la sentenza 713/01/15 dispone che le aree occupate da centrali telefoniche non producono rifiuti, ma l’esenzione dalla Tarsu dipenderà da una tempestiva denuncia al Comune che indichi specificamente siti e locali destinati a questo. Continua poi asserendo che, se il Comune non assume alcun provvedimento dopo aver ricevuto la comunicazione, non può richiedere il pagamento del tributo.
Così la Commissione tributaria Provinciale di Caltanissetta ha ritenuto illegittimo il modo di procedere seguito dal Comune tanto da non limitarsi ad annullare la cartella ma da arrivare a condannare l’ente a pagare le spese del giudizio.
I giudici hanno ricordato che la Tarsu ha come presupposto la potenzialità di produzione di rifiuti di un immobile, non la sua abitabilità. E la circolare del Mef 95/E del 22 giugno 1994 indica come esenti le superfici che per natura o assetto sono tali da impedire obiettivamente la produzione di rifiuti. Le centrali telefoniche sono occupate da attrezzature e la presenza dell’uomo è sporadica o manca del tutto.
Rimane in capo al contribuente l‘onere di dimostrare una simile situazione di fatto che vale a vincere la presunzione di produzione di rifiuti, altrimenti valida per tutte le aree occupate. Quando sia stata inoltrata al Comune la denuncia con la quale il contribuente si assume la responsabilità di ciò che in essa è attestato, l’ente potrà accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esenzione con eventuale recupero del tributo non versato.
Se il Comune non procede ad alcuna verifica e richiede ugualmente il pagamento del tributo, deve tenere presente che ha comunque l’onere di esternare il titolo e le ragioni giustificative della pretesa. E non potrà limitarsi a richiamare la presunzione di produzione di rifiuti senza prendere posizione sui fatti dedotti con la richiesta di esenzione. Pertanto, nel giudizio promosso dal contribuente, il Comune deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa.