
sul termine di prescrizione dei tributi.
Quinquennale o decennale?
Primo aspetto da analizzare è senza dubbio la distinzione
tra decadenza e prescrizione. Con la prima si evidenzia la necessità che l’ente
svolga una determinata attività entro un certo tempo, pena la perdita del
diritto. Con la prescrizione invece si vuole identificare la perdita del
diritto per inerzia dopo un lungo periodo di tempo, istituto che non trova una
specifica disciplina per i tributi locali.
tra decadenza e prescrizione. Con la prima si evidenzia la necessità che l’ente
svolga una determinata attività entro un certo tempo, pena la perdita del
diritto. Con la prescrizione invece si vuole identificare la perdita del
diritto per inerzia dopo un lungo periodo di tempo, istituto che non trova una
specifica disciplina per i tributi locali.
Fino al 2010 prevaleva un orientamento giurisprudenziale generico per tutti i
crediti tributari, favorevole alla prescrizione decennale. Tuttavia
con la sentenza 4283/2010 la Cassazione ha affermato la prescrizione
quinquennale per la Tarsu, in quanto correlata a utilità periodiche,
orientamento che ha poi trovato conferma in successive decisioni: le sentenze 24679/2011, 11497/2013 e 20213/2015. In quest’ultima
pronuncia i giudici di Piazza Cavour chiariscono che la prescrizione decennale
è applicabile solo in caso di titoli di accertamento-condanna (amministrativi o
giudiziari) divenuti definitivi, non già a cartelle di pagamento.
La precisazione è rilevante, perché se ne potrebbe ricavare il principio che la
prescrizione non dipenderebbe tanto dal tributo ma dalla modalità di pagamento
posta a carico del contribuente. Nel caso della Tarsu, questa veniva riscossa
in via ordinaria tramite ruolo, e pertanto si trattava di prestazione periodica
sottoposta a prescrizione quinquennale. Nel caso di cartelle relative ad atti
di accertamento Tarsu, divenuti definitivi non impugnati e iscritti a ruolo,
allora non si sarebbe più in presenza di una prestazione periodica, ma di una
prestazione una tantum soggetta a prescrizione decennale.
La questione pertanto è contrastante, come dimostra l’ampia
giurisprudenza di merito. Si segnala in primo luogo la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Cagliari 1020/2015, che ha ribadito la prescrizione
quinquennale per la Tarsu, evidenziando però che la regola non è applicabile
per i tributi comunali non correlati a un servizio (come l’Imu) per i quali la
prescrizione è invece decennale. In secondo luogo, si segnala l’interessante
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta 842/2015,
che afferma la prescrizione decennale di una cartella di pagamento, essendo una
prestazione «unitaria» e non periodica. Quest’ultima pronuncia sembra
confermare l’elemento distintivo sopra evidenziato: se la riscossione coattiva
segue un’attività di accertamento, non si considera più periodica, quindi la
prescrizione sarà decennale; se invece si tratta di riscossione ordinaria (cioè
non derivante da accertamento) la prescrizione sarà invece quinquennale.