In ambito tributario, l’articolo 65, comma 2, D.P.R. 600/1973 impone agli eredi del contribuente di comunicare agli uffici deputati alle imposte, le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale. Il quarto comma, stabilisce che, qualora gli eredi non abbiano adempiuto da almeno trenta giorni, l’ufficio può notificare gli atti intestati al de cuius agli eredi medesimi, impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del loro dante causa.
In applicazione di tale norma, la notifica presso l’ultimo domicilio del contribuente deceduto, di un atto intestato esclusivamente al de cuius e non nominativamente o almeno collettivamente ed impersonalmente agli eredi, è da considerarsi nulla. La ragione, come precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7391 depositata il 15 marzo 2019, sta nell’impossibilità di instaurare alcun rapporto tributario tra l’Amministrazione finanziaria ed un soggetto deceduto.
I giudici di legittimità, dopo aver appurato l’insufficienza della denuncia di successione al fine di comunicare la notizia di decesso di un contribuente , evidenziano la presenza di un vizio di nullità della notifica dell’atto originario, poiché intestato ed indirizzato ad un soggetto deceduto. A tal fine non trova alcuna applicazione la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., con la quale è stato notificato, la quale si attiva solo in presenza di irreperibilità del soggetto e non di decesso; alla pari la fattispecie non può essere inquadrata nell’ipotesi di inesistenza, in quanto non si tratta di un’attività posta in essere in assenza degli elementi costitutivi essenziali ed idonei a portare a compimento il procedimento di notificazione.
Dunque, continua la Corte Suprema, si tratta di un vero e proprio caso di nullità di notifica, che a ben vedere non può essere nemmeno oggetto di sanatoria, in seguito alla costituzione della parte interessata nel processo tributario.
Pertanto, qualora gli eredi non abbiano effettuato la comunicazione del proprio domicilio fiscale, la notifica degli atti intestati al contribuente defunto può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che appunto, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione.
in sintesi:
- se gli eredi comunicano il proprio domicilio fiscale: l’avviso di accertamento per debito del defunto va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato;
- se gli eredi non comunicano il proprio domicilio fiscale: gli uffici possono intestare l’atto al defunto e notificarlo presso l’ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente, sempre che l’Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.