Dal 15 gennaio 2019 sarebbe dovuto scattare l’obbligo per le pubbliche amministrazione di utilizzare l’albo nazionale dei commissari per i nuovi bandi di gara: tuttavia a seguito dell’approvazione dell’art. 1, comma 1, lett. c) della legge “Sblocca cantieri”, l’Anac ha annunciato, con un comunicato del 15 luglio, di aver predisposto la sospensione dell’albo unico fino a dicembre 2020. La previsione è contenuta nell’art. 77, comma 3 Dlgs 50/2016.
L’Anac, con un nota del 31 luglio 2018, aveva aperto a settembre dello stesso anno le iscrizioni per l’albo con lo scopo di renderlo obbligatorio per le Stazioni Appaltanti dal 2019, tuttavia a seguito del basso numero di iscrizioni, dovuto probabilmente ai requisiti molto stringenti richiesti, si è proceduto ad una serie di rinvii che ci hanno condotti fino a metà luglio 2019.
L’obbligo dei commissari di gara esterni alla stazione appaltante, estratti a sorte nell’ambito di un albo nazionale gestito dall’Anac, era infatti stabilito dagli articoli 77 e 78 del Codice Appalti (nella sua versione antecedente alla legge Sblocca cantieri). Secondo le intenzioni dell’Anac le commissioni giudicatrici avrebbero garantito l’imparzialità di valutazione delle stazioni appaltanti, i commissari erano, in base ai casi, interni od esterni alla stazione appaltante, tuttavia era previsto che fossero iscritti sempre all’albo dell’Anac. Ricordiamo che l’obbligo di commissari esterni era assoluto (commissari e presidenti) per tutti gli appalti di lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture al di sopra della soglia europea.
Per importi inferiori alle soglie comunitarie e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la stazione appaltante poteva nominare componenti interni nella commissione, il presidente doveva invece essere esterno. Una volta costituito l’albo, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto chiedere, per ogni gara, la lista di esperti tra cui sorteggiare, specificando la sezione dell’albo in base al tipo di appalto. L’Anac avrebbe estratto a sorte, tramite un servizio esterno, un numero di candidati commissari pari al doppio o triplo degli esperti da nominare, successivamente la stazione appaltante avrebbe estratto a sua volta i nomi dei commissari.
Pertanto, visto il comunicato del Presidente dell’Anac e la contestuale sospensione, le Stazioni appaltanti possono costituire le commissioni anche con soli commissari interni purchè seguendo regole di trasparenza e competenza. La nomina della commissione di gara, dunque è legittima anche nel caso in cui la stazione appaltante non abbia predeterminato i criteri di nomina (come previsto dall’articolo 216, comma 12 del codice dei contratti) a condizione che nella procedura di individuazione dei componenti si sia attenuta a criteri, ribadiamo, di trasparenza e competenza. Due importanti sentenze, Tar Abruzzo, Pescara, sezione I, n. 173/2019 e il Consiglio di Stato, sezione III, n. 4865/2019 intervengono in tale ambito e puntualizzano che ciò che deve venire in contestazione è essenzialmente la modalità di nomina delle commissioni di gara non preceduta dall’adozione di specifiche regole di competenza e trasparenza (articolo 216, comma 12).
La norma, infatti, puntualizza che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. Così, anche se non costante, l’orientamento che si è andato a formare è quello secondo il quale vi è necessità dell’adozione dei criteri predetti.