Come noto, nella legge di bilancio 2020 è stata unificata l’Imu con la Tasi (commi da 738 a 783), semplificando così la vita a comuni e contribuenti. Il nuovo testo però non smette di essere comunque un filo diretto con il passato e consente l’attivazione di facoltà da parte dei Comuni, permettendo così una gestione del prelievo più ordinata ed efficiente.
Su tali basi, l’Ifel propone un modello di regolamento Imu composto da pochi articoli che puntano a disciplinare gli spazi di autonomia lasciata ai comuni, senza la necessità di ribadire le già note norme del tributo non modificate dalla Legge e non modificabili.
Lo schema di regolamento fornisce quindi semplici indicazioni circa le possibili soluzioni che possono essere adottate da ciascun Comune, lasciando però la libera possibilità di regolamentare diversamente con altre opzioni.
L’Ifel si sofferma poi sul provvedimento di adozione delle aliquote Imu 2020, e anche qui promuove uno schema di delibera di consiglio, sottolineando che per quest’anno i Comuni possono differenziare le aliquote in piena libertà. Dal 2021 sarà invece necessario attenersi a una “griglia” di aliquote, determinata dal Dipartimento delle Finanze, utilizzando un’applicazione del Portale del federalismo fiscale.
Ovviamente l’Ifel non poteva tralasciare il contesto d’emergenza epidemiologica in cui ci troviamo, che come ci si attende porterà molte amministrazioni a disporre di agevolazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti, se sarà possibile adottando aiuti governativi al momento non ancora noti. Pertanto, tali decisioni saranno lasciate alla discrezionalità di ciascun ente e alle sue capacità economiche che dovranno scontrarsi ovviamente con i propri bilanci, dunque ogni amministrazione in concreto dovrà far fronte con i limiti generali di carattere equitativo e di ragionevolezza che devono caratterizzare tutti gli interventi agevolativi.
Infine si ricorda che gli adempimenti per l’Imu, il nuovo regolamento e la delibera sulle aliquote, sono da approvare entro il 30 giugno 2020, in virtù di quanto espressamente previsto dal comma 779 della legge 160/2019.
Si sottolinea anche la necessità di trasmettere le delibere al Dipartimento delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, condizione essenziale per attribuire agli atti efficacia costitutiva per l’anno 2020, condizione questa non modificata dalla nuova normativa rispetto a quanto già in passato era adempimento d’obbligo.