Come è ormai noto il Legislatore cercando di andare incontro ai cittadini considerata la situazione emergenziale per il dilagarsi degli effetti dell’epidemia Covid-19 ha dapprima sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori con il Decreto Legge n. 18/2020 all’art. 67. Bloccando così l’attività accertativa degli enti in un primo momento fino al 31 maggio 2020.
Quindi con tale articolo sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Importante è sottolineare che, tale articolo al comma 4 impone l’applicazione dei commi 1 e 3 dell’art. 12 del Dl 159/2015. In tal modo si esclude l’applicazione della proroga di due anni per la notifica di accertamento, cartelle e ingiunzioni restando operante solo la sospensione dei termini per un periodo pari alla sospensione delle attività, cosa ben diversa da una proroga di due anni, ma pur sempre una sospensione attuata fino, come vedremo al per la notifica, al 31/12/2020.
Il decreto Rilancio prevede infatti il “rilancio” della proroga dei termini di decadenza delle annualità d’imposta in scadenza a fine 2020. In particolare, sarà possibile notificare, nello iato temporale compreso tra il 1 °gennaio e il 31 dicembre 2021, gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione in scadenza entro fine 2020. Pertanto, gli atti verranno emessi nei termini decadenziali, ovvero entro il 31 dicembre 2020, ma notificati poi entro la fine del 2021.
Tutto ciò ci fa sorgere un dubbio, gli enti dovranno, attenendosi a quanto disposto dal Legislatore, compiere tutte le attività di emissione inerenti gli accertamenti senza notificarli, ma, l’accertamento delle entrate da recupero evasione richiede la notifica dell’avviso di accertamento entro il 31 dicembre dell’anno in corso al fine di favorire la corretta interpretazione del principio applicato della contabilità finanziaria dettato dal D.Lgs. 118/2011 all’allegato 4.2 paragrafo 3.7.1: “Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico devono essere accertate e imputate contabilmente nello stesso esercizio in cui sono emessi il ruolo o l’avviso di liquidazione o di accertamento o le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto” (ndr. 30 aprile dell’anno successivo in base all’art. 227 comma 2 del D.lgs. 267/2000).
Quindi l’emissione degli accertamenti nell’anno 2020 e la loro notifica l’anno successivo, come si concilia con il principio contabile appena enunciato?
Vogliamo ricordare che è stato proprio a seguito di una riunione che la Commissione Arconet nel 2016 ha accolto la proposta dell’Anci circa la rivalutazione dei criteri di accertamento delle entrate tributarie relative al recupero dell’evasione, in cui protagonista era la modifica che appare di rilievo per tutti gli uffici finanziari degli enti locali, che poterono accertare queste entrate correnti senza il timore di incorrere in comportamenti elusivi del pareggio di bilancio.
Il chiarimento consentì quindi agli enti di accertare nell’esercizio tutti gli avvisi di accertamento prima che gli stessi diventino definitivi per decorso dei termini di opposizione o a seguito del perfezionamento del procedimento di intermediazione tributaria. A fronte degli accertamenti si deve infatti sempre provvedere ad effettuare adeguati accantonamenti a fondo crediti dubbia esigibilità, secondo i nuovi principi contabili.
Ora quello che ci viene spontaneo chiederci è, come dovranno regolarsi i funzionari degli uffici finanziari circa gli accantonamenti delle somme da iscrivere a bilancio relativamente agli accertamenti 2020? Come dovranno regolarsi i funzionari per l’scrizione di tale somma, dovranno inscrivere la somma degli accertamenti emessi? Contravvenendo così al principio per il quale la somma da inscrivere è quella degli accertamenti non solo emessi ma bensì emessi e notificati. E come comportarsi con le somme già presunte degli accertamenti magari emessi prima dell’emergenza?