L’imposta di soggiorno è stata introdotta in Italia nel 1910, poi abolita nel 1990 e reintrodotta nel 2011, oggi sembrerebbe depenalizzata con il Dl Rilancio.
L’articolo 180 del Decreto modifica la disciplina dell’imposta (e del contributo) di soggiorno, eliminando di fatto per il gestore della struttura ricettiva il ruolo di agente contabile, i cui omessi o parziali riversamenti dell’imposta ai comuni sono inquadrabili, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima di dieci anni e sei mesi di reclusione. Il gestore della struttura ricettiva, secondo il DL Rilancio, è ora semplicemente Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con l’unica eccezione che ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che sono clienti della struttura.
I gestori, inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale e a osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Nel dettaglio l’art. 180 Dl Rilancio, prevede che la dichiarazione, per la quale dovrà essere approvato un apposito modello, va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell’imposta. Il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per omesso, ritardato, parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno. Agli stessi obblighi è tenuto il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, al quale possono essere irrogate le stesse sanzioni.
Il modello di dichiarazione dovrà essere approvato con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La norma del dl Rilancio prevede delle sanzioni ad hoc in caso di violazioni commesse dal titolare della struttura ricettiva.
In particolare, per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, che va dal 100 al 200% del tributo dovuto. Mentre, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno, l’ente locale applica la sanzione del 30% del dovuto, che è poi quella irrogabile per tutti i tributi, disciplinata dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.
Gli stessi adempimenti sono imposti a coloro che incassano il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, ai quali possono essere contestate le medesime violazioni con relative sanzioni.
Potremmo dire che la figura giuridica dell’albergatore trova finalmente una soluzione con tale disposizione normativa, in quanto da tempo si discute sulla natura di responsabile dell’imposta nei confronti dell’amministrazione comunale. L’articolo 180, infatti, dispone espressamente che il titolare della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, dovuti dai clienti dell’albergo.
Nota dolente però è per gli uffici tributi che dovranno riscrivere tutti i regolamenti in materia, adeguandoli a quanto ormai la normativa impone.