La notifica è una forma di conoscenza legale e un atto si può considerare notificato se ha seguito il percorso di rito indipendentemente dalla conoscenza effettiva del destinatario.
Oltre alle modalità di notifica, materia di rilevanza, di cui il Legislatore ha dovuto occuparsene è la ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato. Il DM 12 settembre 2012 (in vigore dal 30 ottobre 2012), all’art 1, dispone che sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e d’irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli artt. 137 e ss. Cpc, ai sensi dell’art 60 del DPR n. 600/73 e le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
L’art. 2 del decreto fissa poi l’ammontare delle spese, ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato, nella misura unitaria di 5,18 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura di 8,75 euro per le notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 del DPR 600/73 e 14 della L. 890/82.
Inoltre, le spese, escluse quelle relative dalla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti stessi, è fissato in 8,35 euro per le notifiche eseguite all’estero, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e-bis), quarto e quinto comma del DPR 600/73 degli arrt. 37 e 77 del DLgs 71/2011 e dell’art. 142 cpc, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni internazionali.
Pertanto, sono ripetibili le spese:
– per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e d’irrogazione delle sanzioni, in applicazione della legge 890/1982;
– quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e ss. del Codice di procedura penale, ex articolo 60 del DPR n. 600/73;
– le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
Non sono ripetibili le spese:
– per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta;
– per l’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
Sono fissati i costi (ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto) della notifica:
– 5,18 euro per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
– 8,75 euro per le notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 del DPR 600/73 e 14 della L. 890/82;
– 8,35 euro per le notifiche eseguite all’estero, escluse le relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti stessi, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni internazionali.