I Fabbisogni Standard sono argomento ormai noto dagli Enti Locali, anche da Geropa che ha già trattato l’annosa questione.
La DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2019 443/2019/R/RIF, articolo 16 comma 4 stabilisce che in ciascun anno 𝑎 = {2020,2021}, il coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) e il Benchmark di riferimento pari al:
♦ fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
♦ costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Il costo standard dopo la deliberazione n. 443 così come definito dal sistema dei fabbisogni standard comunali, non è più di fatto il riferimento della tariffa, anche se continua ad essere l’unico riferimento di confronto esistente ad oggi e quindi può continuare ad essere utilizzato come benchmark per affidamenti e per valutazioni del costo di un affidamento.
Ifel ha pubblicato un Applicativo di simulazione, i valori che vengono proposti di default riportano le informazioni riferite al 2017.
Il Comune dovrà necessariamente aggiornare almeno due informazioni:
- Quota di raccolta differenziata
- Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti
Diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA per il calcolo dei conguagli da inserire nella Tariffa 2021, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF).
Nella delibera 443 il riferimento al costo standard è utilizzato, sebbene per annualità diverse, oltre che per la determinazione dei conguagli, anche al caso in cui l’ETC ritenga necessario il superamento del limite alla crescita tariffaria; in questo caso esso dovrà presentare una relazione in cui, tra l’altro, deve attestare le valutazioni di congruità compiute anche sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard.
Tale valore non solo è un benchmark di riferimento, ma come disposto dalla DELIBERAZIONE 3 MARZO 2020 57/2020/R/RIF, Articolo 3 “Rafforzamento dei meccanismi di garanzia di cui all’articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/RIF” comma 4, “In caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA, e in un’ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione”.