Con la legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021, entrata in vigore il 22 dicembre 2021, viene risolta la proverbiale questione sorta sul regime applicabile in caso di nucleo familiare che ha stabilito la residenza in due immobili ubicati in Comuni diversi, difatti esso sarà «scelto dai componenti del nucleo familiare» per l’esenzione dall’Imu prevista per l’abitazione principale.
Nessuna efficacia retroattiva, la nuova regola scatta dal 2022!
La norma disciplinava il caso delle abitazioni situate nello stesso Comune, consentendo l’esonero ad una sola di esse. Con la modifica al Dl 146/2021 viene invece uniformato il trattamento ai fini Imu, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso Comune o in Comuni diversi.
Tale soluzione però non apporta una risoluzione totale… creando così problemi di carattere tecnico-pratico, lasciando irrisolta l’applicazione per gli anni precedenti al 2022.
Inoltre dalla norma non si evince con quali modalità dovrà avvenire la scelta tra le due abitazioni, se è necessario presentare l’apposita dichiarazione oppure se può ritenersi sufficiente una semplice comunicazione. Non è chiaro peraltro in quale maniera risolvere l’eventuale caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare.
Se la dichiarazione non sarà da presentare a entrami gli Enti il rischio è che uno dei due Comuni, non essendo a conoscenza della scelta, emetterà avvisi di accertamento.
Per il passato se la Consulta dovesse ritenere incostituzionale l’attuale disciplina, si aprirebbe lo spiraglio dei rimborsi per il pregresso ad eccezione dei casi sui quali si è già pronunciato il giudice con sentenza passata in giudicato..
In caso contrario, fino a tutto il 2021 vale il principio che a nessuno dei due alloggi siti in comuni diversi si applica l’esenzione, in conformità a quanto più volte affermato dalla Cassazione anche recentemente (36676/2021 e 37344/2021)..
Gli omessi versamenti degli ultimi cinque anni verrebbero così accertati e i contribuenti dal loro canto potrebbero evitare avvalendosi del ravvedimento operoso, Dl 124/2019, pagando al massimo il 5% di sanzioni oltre interessi legali.