Il decreto Rilancio (art. 187bis) ha cercato di sostenere la ripresa delle attività economiche alleggerendo anche il carico dei tributi locali: in particolare, il decreto esonerava dal pagamento di TOSAP e COSAP a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 poi prorogato al 31 dicembre 2021 gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. Anche Anci ha emanato le linee di indirizzo sul tema. Sono state esonerate le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Si tratta degli:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Con la Legge di Bilancio 2022, oggi, viene esteso al 31 marzo il beneficio già goduto da Bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, locali di intrattenimento e sale gioco per il 2021. Ovvero l’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Non solo permane la mancanza di autorizzazione per le stesse per la posa in opera temporanea di strutture amovibili purché funzionali all’attività.
La legge di Bilancio proroga al 31 marzo 2022 altre due disposizioni di natura amministrativa:
– presentazione in via telematica delle domande di concessione con esenzione di bollo: proroga al 31 marzo 2022;
– a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2022 (in precedenza 31 dicembre 2021), le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, e senza applicazione dell’imposta di bollo.
Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza Covid, e comunque non oltre il 31 marzo 2022 (in precedenza 31 dicembre 2021), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio degli esercenti le attività, innanzi viste, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, innanzi viste, non è subordinata alle autorizzazioni di cui all’art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).
Per la posa in opera delle strutture amovibili, innanzi viste, è stabilita la disapplicazione del limite temporale di cui all’art. 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380/2001. Quest’ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.